Secondo la Corte di Cassazione nei padroni di cani deve prevalere il senso civico ponendo in essere la riduzione del rischio che gli amici a 4 zampe possano lordare beni di proprietà altrui espletando i propri bisogni.
Per la defecazione la legge parla chiaro. Il proprietario deve rimuovere quanto prodotto dal proprio animale con apposita paletta e bustina. Ma ancora poco si era detto per quel che riguarda la pipì di Fido.
Cani a passeggio: come evitare multe
La Suprema Corte si era pronunciata in merito al ricorso del proprietario di un edificio storico a Firenze sulla cui facciata laterale aveva fatta pipì un cane.
La Corte di Cassazione conferma il giudizio d’appello e respinge il ricorso del proprietario dell’edificio.
La Corte fa presente che “per quanto l’animale possa essere ben educato, il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni fisiologici è talvolta difficilmente prevedibile, trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e comunque non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l’animale che si porrebbero al confine del maltrattamento”.
La Cassazione, inoltre, fa notare che non tutti i Comuni hanno un luogo predisposto all’espletamente dei bisogni degli animali, ma anche se tali spazi ci fossero, non può “essere escluso che gli stessi decidano di espletare tali bisogni altrove o prima del raggiungimento dei luoghi deputati”.
E’ difficile, così come constata anche la Suprema Corte” convincere un cane a non espletare i propri bisogni quando ne sente l’istinto e quel che resta da fare al padrone dell’animale, per non incorrere in multe, è di ridurre il più possibile il danno che il bisogno potrebbe arrecare a beni di proprietà di terzi come auto, biciclette o facciate di immobili.
Proprietari cane: cosa deve fare?
Il proprietario, sempre secondo la Corte, deve tenere il cane al guinzaglio intervenendo con atteggiamenti che facciano desistere l’animale dall’espletare il bisogno fisiologico nell’immediatezza, senza però sconfinare nel maltrattamento.
Al proprietario che conduce un cane, seppure al guinzaglio, sulla pubblica via, è imputabile sciatteria e imperizia riconducibili a colpa e non a dolo. Se, in ogni caso, il bisogno del cane provocasse dei danni la Corte di Cassazione non esclude che il proprietario del bene danneggiato possa rivolgersi al giudice per ottenere un risarcimento.
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