Patent Box: chiarimenti dall’Agenzia sulle problematiche del rulling

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E fornisce importanti chiarimenti alle problematiche connesse alla procedura di ruling prevista per l'applicazione della disciplina patent box.
8 anni fa
2 minuti di lettura

Patent Box – L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 2016, fornisce importanti chiarimenti alle problematiche connesse alla procedura di ruling prevista per l’applicazione della disciplina patent box, che diventa obbligatoria in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali e facoltativa in presenza di utilizzazione indiretta. Con la circolare dell’Agenzia sono stati chiariti gli effetti dell’abbandono della procedura da parte del contribuente, della successiva presentazione di una nuova istanza e le modalità con le quali è possibile fruire dell’agevolazione per gli anni anteriori a quello in cui è concluso l’accordo.

Patent Box: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul ruling

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

  • in caso di abbandono del ruling obbligatorio a causa della mancata presentazione o integrazione della documentazione entro il termine prescritto, resta la possibilità di trasmette una nuova istanza di rulling, e decorre un nuovo quinquennio dall’anno della sua presentazione. Tale chiarimento risulta coerente con la ricordata affermazione della circolare, che ha indotto i contribuenti ad avviare la procedura entro la fine del 2015 pur in assenza di più approfonditi chiarimenti ufficiali e di un’adeguata valutazione dei costi della stessa procedura;
  • in caso di utilizzazione indiretta del bene, è stato precisato che qualora sia stata effettuata l’opzione ma non presentata l’istanza di ruling facoltativo, l’opzione resta efficace, il quinquennio inizia a decorrere e il contribuente determina autonomamente il reddito agevolato. Se in un anno successivo viene presentata l’istanza di ruling, per fruire dei benefici occorre attendere la conclusione dell’accordo. In caso di mancata presentazione nei termini della documentazione, l’istanza si considera decaduta ma l’opzione resta efficace e il reddito continua ad essere determinato autonomamente. Anche in tale ipotesi è possibile presentare una nuova istanza di ruling, nel qual caso per beneficiare dell’agevolazione si dovrà attendere la sottoscrizione dell’accordo.

Nella circolare n.

11/E l’Agenzia, ha chiarito che l’opzione non va esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti, si ritiene, che la rinuncia possa riguardare anche solo uno di essi. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Patent Box: chiarimenti sulle problematiche del ruling[/tweet_box]