Patent Box: chiarimenti dall’Agenzia sulle problematiche del rulling

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E fornisce importanti chiarimenti alle problematiche connesse alla procedura di ruling prevista per l'applicazione della disciplina patent box.
9 anni fa
2 minuti di lettura

Patent Box: nuova opzione

L’Agenzia delle Entrate, sempre nella circolare 11/E, ha chiarito che se l’impresa intende agevolare un diverso bene immateriale deve esercitare una nuova opzione, gli effetti quinquennali decorreranno a partire dal suo esercizio. Se il nuovo bene presenta vincoli di complementarietà con quello precedentemente agevolato e il contribuente intende considerarli come un solo bene immateriale, la durata della nuova opzione deve avere durata coincidente con quella residua della opzione precedente.

Patent Box: possibilità di avvalersi del benefico nella prima dichiarazione dopo la conclusione dell’accordo

La circolare dell’Agenzia affronta anche la questione che riguarda la possibilità di avvalersi del beneficio nella prima dichiarazione dei redditi presentata dopo la conclusione dell’accordo e le modalità di fruizione dell’agevolazione relativa ai periodi d’imposta precedenti a quello di sottoscrizione dell’accordo stesso.

La normativa stabilisce che per entrambe le parti che sottoscrivono  l’accordo acquista efficacia vincolante e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l’istanza e per i quattro periodi di imposta successivi. La norma precisa, che, “al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling”, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta “compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo” può essere indicata “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling”. Inoltre, è riconosciuta ai contribuenti la facoltà di presentare la dichiarazione integrativa a favore o l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 602 del 1973 nei casi in cui il cumulo delle deduzioni nella dichiarazione relativa al periodo di sottoscrizione del ruling risultasse meno conveniente per il contribuente. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, non ha affrontato la problematica relativa alla possibilità di impugnare il verbale dal quale risulta il mancato raggiungimento dell’accordo e gli altri atti emanati nel corso della procedura che negano il diritto a fruire dell’agevolazione.
Leggi anche: Patent box: invio telematico

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Fiat Punto, anticipo € 4.800 e dopo due anni la puoi restituire: scopri l’offerta.

Articolo seguente

Valvole termostatiche: 8 cose da sapere