Patente a punti e bonus edilizi. Cosa rischia il committente?

Dal 1° ottobre è entrata in vigore la c.d. patente a punti in edilizia, quali sono gli effetti sui bonus edilizi?
3 mesi fa
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ritiro patente
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Dal primo ottobre è entrata in vigore la c.d. patente a punti in edilizia.

Imprese e lavoratori autonomi che operano sui cantieri devono avere la patente a punti. A tal proposito in Redazione di Investire Oggi abbiamo ricevuto un interessante quesito.

Buongiorno, nelle scorse settimane ho avviato dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in cui vivo con la mia famiglia. Sul cantiere sono presenti oltre che operai dell’impresa edili anche un idraulico e un imbianchino. Il lavoro è coordinato da un geometra che segue con attenzione i lavori.Detto ciò, ai fini della spettanza del bonus ristrutturazione, cosa rischia il committente dei lavori laddove non dovesse verificare il possesso della patente a punti per i soggetti che lavorano in cantiere? Il mancato possesso della patente può far perdere la detrazione fiscale? 

La patente a punti in edilizia

La patente a punti in edilizia è stata introdotta dal DL 19/2024.

Con effetti dal 1° ottobre 2024 possono operare sui cantieri solo le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente.

Per averla bisogna fare apposita richiesta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Ai fini dell’ottenimento della patente è necessario verificare i seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  • possesso del DURC ossia del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per la patente a punti serve anche la regolarità fiscale.

Requisiti variabili in funzione del soggetto obbligato

Nella circolare INL n°4/2024 sulla patente a punti, è stato chiarito che:

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Sono esclusi dalla patente a punti i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale: ingegneri, architetti, geometri ecc.

Patente a punti e bonus edilizi. Cosa rischia il committente?

Il mancato possesso della patente è punito con delle sanzioni piuttosto pesanti. Ciò vale sia per l’impresa sia per il committente.

Infatti, il committente o il responsabile dei lavori che non abbiano verificato il possesso della patente ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Per quanto riguarda i bonus edilizi a oggi i committenti sono tenuti a verificare  (articolo 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021):

  • che i lavori edili (come definiti dall’allegato X al decreto legislativo n. 81/2008) di importo complessivo superiore a 70.000 euro,
  • siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

Contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) e riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione degli stessi (articolo 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021).

Si rimanda alla circolare ADE 19/2022 sui bonus edilizi per ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda la patente a punti a oggi non è prevista un’ipotesi di decadenza dei bonus edilizi laddove il committente non verifichi che l’impresa edile ne sia in possesso.

Riassumendo…

  • Dal 1° ottobre è entrata in vigore la c.d. patente a punti in edilizia;
  • sono esclusi dalla patente a punti ingegneri, architetti, geometri ecc;
  • il committente che non verifica il possesso della patente a punti da parte dell’impresa non perde i bonus edilizi.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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