Sappiamo che il rilascio della patente è subordinato al superamento di un esame di teoria e di una prova di guida pratica. Ma è possibile che, se anche il candidato superi l’esame di guida, la patente venga negata dalla PA? La legge, a ben vedere, prevede questa possibilità ma, al tempo stesso, impone limiti e condizioni per tutelare le parti coinvolte. Si inserisce in questa premessa una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania: il dispositivo n. 2139/2017 ha confermato l’eccezionalità del caso e ha comunque ribadito che il candidato promosso ma senza patente ha diritto di accesso agli atti per conoscere le motivazioni del diniego.
Nel caso di specie la Motorizzazione aveva negato la patente indicando elementi ostativi indicati dalla Prefettura che mettevano in dubbio i requisiti morali ex articolo 120 del CdS. Il giovane aveva dunque chiesto di poter accedere agli atti dell’istruttoria ma, di fronte al silenzio della Pubblica Amministrazione, si era visto costretto a fare ricorso dinanzi al Tar il quale gli ha dato ragione. Se sussiste un interesse qualificato, sentenza il Tar, le amministrazioni pubbliche non possono restare silenti e sono tenute a consentire all’interessato l’accesso agli atti che lo riguardano e che hanno portato ad una decisione per lui potenzialmente pregiudizievole. L’interesse, si specifica, dovrà essere “diretto, concreto ed attuale” oltre che “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso”. Al tempo stesso però i giudici hanno anche chiarito che non sussistono obblighi dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta di autotutela (l’istanza di parte in questo senso può avere al massimo una portata di tipo sollecitatoria).
Il caso giurisprudenziale riportato è utile non solo per fare luce sul diritto all’accesso agli atti ma, in una prospettiva diversa, ci aiuta a ribadire che il superamento dell’esame non dà diritto in automatico al rilascio della patente.