Pavimentazione esterna: bonus e permessi per il parquet in giardino

La realizzazione della pavimentazione esterna è un intervento edilizio che può dar luogo alla relativa detrazione fiscale
3 anni fa
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Pavimentazione esterna: bonus e permessi per il parquet in giardino

La realizzazione o sostituzione della pavimentazione esterna (in cemento o similari) può dar luogo al bonus ristrutturazione e non, invece, al c.d. bonus verde. Vediamo il perché.

C’è il bonus ristrutturazione per la pavimentazione esterna in parquet

La pavimentazione esterna (anche in parquet) può farsi rientrare nel c.d. bonus ristrutturazione, ossia la detrazione IRPEF del 50% da godere in 10 quote annuali di pari importo. Come, infatti, si evince dalla guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate:

  • laddove trattasi di singola unità abitativa, rientra tra gli interventi ammessi al bonus ristrutturazione la nuova pavimentazione esterna o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali
  • se trattasi di condominio, rientra nel bonus ristrutturazione il rifacimento della pavimentazione esterna con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti.

Tale tipologia di interventi è tra quelli in edilizia libera.

Rientrano, infatti, nei lavori di edilizia libra, tra l’altro, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale (art. 6 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-ter).

Ricordiamo che, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, è possibile optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito (art. 121 decreto Rilancio).

Pavimentazione esterna in parquet: niente bonus verde

La pavimentazione esterna in cemento o similari e quella in parquet, invece, non può farsi rientrare nel c.d. bonus verde, ossia la detrazione del 36% riconosciuta a fronte di spese sostenute per la sistemazione del verde delle singole unità abitative o delle parti comuni condominiali.

In dettaglio, il bonus verde spetta ad esempio per:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi,
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
  • la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi (solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali)
  • lavori di restauro e recupero del verde storico o artistico.

La realizzazione di un parquet esterno non è ammessa al bonus verde perché, appunto, non trattasi di sistemazione “a verde”.

Cosa diversa, invece, è per il pratico sintetico che può farsi rientrare nel beneficio.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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