Pegno e ipoteca: strumenti di riscossione e limiti legali

Pegno e ipoteca sono strumenti cruciali per il recupero crediti, ma la legge impone limiti per tutelare il contribuente
1 mese fa
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pignoramento
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Quando un contributore non riesce a pagare le somme dovute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro i tempi stabiliti, quest’ultima ha a disposizione vari strumenti per recuperare tali importi. Tra questi, due dei principali sono l’ipoteca e il pignoramento (pegno), misure che mirano a garantire il pagamento del debito.

Tuttavia, la legge prevede delle precise tutele a protezione del contribuente, stabilendo dei limiti ben definiti che l’Agenzia deve rispettare durante questa procedura.

Ipoteca: una garanzia sul debito

L’ipoteca è una misura cautelare che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può adottare per garantire il recupero del credito nei confronti di un contribuente insolvente.

Si tratta di un atto che viene registrato su un bene immobile di proprietà del debitore, limitandone la libertà di vendita o disposizione fino a quando il debito non viene saldato. È importante precisare che l’ipoteca non è un atto arbitrario: la legge dei vincoli precisi in merito alla sua applicazione.

Prima di tutto, l’importo del debito deve essere almeno pari a 20.000 euro per poter procedere all’iscrizione ipotecaria. Inoltre, la somma su cui viene iscritta l’ipoteca è pari al doppio del valore del credito da recuperare. Questi parametri sono stabilità dall’articolo 77 del Dpr n. 602/1973, aggiornato dall’articolo 52 del Dl n. 69/2013. La procedura non si conclude con l’iscrizione dell’ipoteca: prima di procedere, infatti, l’Agenzia invia una comunicazione preventiva al debitore, il quale ha 30 giorni di tempo per saldare il debito o richiedere una rateizzazione. Solo se il contributore non adempie a queste richieste, l’ipoteca viene effettivamente iscritta nei registri della conservatoria competente.

La cancellazione dell’ipoteca

Una volta che l’ipoteca è stata iscritta, esistono comunque delle modalità per liberarsi da questo vincolo. In primo luogo, è possibile cancellare l’ipoteca pagando l’intero importo del debito.

L’ipoteca può essere eliminata se è emesso uno sgravio integrale da parte dell’ente impostore, ossia un provvedimento che annulla o riduce il debito originario.

In ogni caso, la cancellazione dell’ipoteca non è automatica e deve essere formalmente richiesta dal contributore una volta saldate le somme dovute o ottenuto lo sgravio.

Quando il debito non si estingue

Nel caso in cui, dopo l’iscrizione dell’ipoteca, il contribuente non riesca comunque a estinguere il debito o a rateizzarlo, l’Agenzia può procedere con l’esecuzione forzata, ossia con il pignoramento immobiliare. Anche in questo caso, la legge impone delle condizioni stringenti prima che l’Agenzia possa eseguire tale azione.

Il pignoramento immobiliare può essere avviato solo se l’importo complessivo del debito supera i 120.000 euro e il valore dell’immobile del debitore è superiore alla stessa soglia. Inoltre, devono trascorrere almeno sei mesi dall’iscrizione all’ipoteca senza che il debitore abbia preso provvedimenti per saldare o rateizzare il debito. Tali limiti sono definiti dall’articolo 76 del Dpr n. 602/1973, modificato dall’articolo 50 del Dl 152/2021.

Limiti al pignoramento immobiliare

La legge prevede inoltre delle protezioni specifiche per il debitore, vietandone l’esecuzione forzata in determinate circostanze. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate non può procedere con il pignoramento se l’immobile in questione è l’unica proprietà del debitore, è adibito a uso abitazione principale (prima casa), il debitore vi ha stabilito la propria residenza anagrafica, e non si tratta di un immobile di lusso.

Gli immobili considerazioni “di lusso” sono definiti dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che elenca precise caratteristiche, come ville (categoria catastale A/8) e castelli palazzi o di rilevanza storica o artistica (categoria A/9) .

Pignoramento presso Terzi: Come Funziona

Oltre al pignoramento immobiliare, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con il pignoramento presso terzi. In questa procedura, l’Agenzia richiede a soggetti terzi, come il datore di lavoro o la banca, di trattenere e versare direttamente l’importo dovuto dal debitore.

Questo meccanismo si applica, ad esempio, su stipendi, conti correnti o altre somme di denaro che il debitore possiede tramite terzi.

Anche qui, tuttavia, esistono delle tutele per il contributore. Per quanto riguarda il pignoramento dello stipendio, la legge stima che l’importo pignorabile varia in base alla retribuzione. Per uno stipendio fino a 2.500 euro mensili, la quota pignorabile è pari a un decimo dello stipendio; per quelli compresi tra 2.500 e 5.000 euro, la quota è di un settimo; per retribuzioni superiori a 5.000 euro, invece, si può trattenere fino a un quinto del totale. Gli stessi limiti si applicano anche al trattamento del fine rapporto (TFR). Inoltre, il soggetto terzo, come il datore di lavoro o la banca, è tenuto a versare la somma richiesta all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento.

Quando il pignoramento riguarda le somme depositate su un conto corrente, la legge prevede ulteriori protezioni. In particolare, non è possibile pignorare l’ultimo stipendio accreditato sul conto, che rimane quindi nella disponibilità del debitore. Questo permette al contributore di conservare una minima liquidità per far fronte alle spese essenziali, anche in caso di pignoramento.

Riassumendo…

  • L’ipoteca garantisce il recupero del credito solo per debiti superiori a 20.000 euro.
  • Il pignoramento immobiliare è possibile solo per debiti oltre 120.000 euro e immobili di pari valore.
  • Gli immobili ad uso abitazione principale e non di lusso sono protetti dal pignoramento.
  • Il pignoramento presso terzi può coinvolgere stipendio, conto corrente o beni del debitore.
  • Le quote pignorabili dello stipendio variano in base all’importo, con limiti legali specifici.
  • L’ultimo stipendio accreditato sul conto corrente non può essere pignorato.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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