Gent.ma Dott.ssa,
mi permetto di distrarla dalla sua attivita’ per pregarla di una risposta in
merito al mio pensionamento.
Sono un docente di scuola secondaria con anni di servizio 44 in attivo,
nato il 13.04.1952. Vorrei sapere se l’Amministrazione MIUR mi fara’ il
decreto di pensionamento d’ufficio dal 1-sett.2019, o dovro’ inoltrare
domanda all’ufficio competente? Inoltre, con la nuova manovra fiscale
al termine TFR, posso usufruire di 30,000 euro. Io non appartengo alla
quota 100. Per il TFR dopo quanto tempo debbo aspettare? La ringrazio
anticipatamente e un cordiale saluto.
Compiendo i 67 anni prima del 31 agosto 2019 il suo pensionamento sarà d’ufficio. Questo dice la normativa al riguardo poiché le pubbliche amministrazioni non possono più trattenere in servizio i propri dipendenti dopo il compimento dell’età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia. In realtà il suo pensionamento d’ufficio sarebbe dovuto arrivare al raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi) poiché aveva superato i 65 anni di età, ma se così non è stato il MIUR dovrà provvedere, in ogni caso, al suo pensionamento al 31 agosto 2019 con decorrenza della pensione dal 1 settembre 2019.
In ogni caso, se vuol avere maggior sicurezza al riguardo, si può rivolgere ad un CAF o un patronato, ma sono sicura otterrà la stessa risposta che le ho fornito io.
Erogazione TFS statali
Per quanto riguarda l’erogazione del TFS spettante la liquidazione per raggiungimento di limiti di età (rientrano tra la cessazione i pensionamenti d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età e l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni) non può essere liquidata prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2014 i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, sono così corrisposti:
- in unica rata se spettano meno di 50.000 euro;
- in due o tre rate annuali, se spettano più di 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo sia più di 50.000 euro ma meno di 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) o più alto di 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre).