Che cosa si intende per pensionamento forzato e quando si può verificare? In generale sicuramente la maggior parte dei lavoratori attende con ansia l’età della pensione. Ma al contrario ce ne sono alcuni che, pur avendo raggiunto l’età della pensione, per motivi economici, personali o professionali, vogliono continuare a lavorare. Alla luce delle ultime novità in materia questo è sempre possibile o il datore può imporre in alcuni casi il pensionamento forzato?
E’ possibile licenziare il dipendente che ha i requisiti per andare in pensione? La normativa che si applica è diversa tra dipendenti pubblici e privati.
Pensionamento forzato dipendenti privati
Quando il lavoratore compie 70 anni e 7 mesi è previsto ex legge Fornero il “licenziamento ad nutum”, ovvero libero, senza obbligo di motivazione. Prima di allora il datore di lavoro non può licenziare il dipendente solo perché ha raggiunto i requisiti anagrafici per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne) o di vecchiaia (66 anni e 7 mesi, più 20 anni di contributi e un assegno superiore a 1,5 volte l’assegno sociale, se si rientra nel calcolo contributivo). Restano salvi ovviamente i diritti di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo.
Pensionamento forzato dipendenti pubblici
Totalmente diverso è il discorso nel settore pubblico. Per i dipendenti statali il pensionamento forzato arriva effettivamente quando vengono raggiunti i requisiti per la pensione. In altre parole il dipendente pubblico non può lavorare dopo l’età della pensione e l’amministrazione deve intervenire con la cessazione del servizio qualora sia raggiunta anche l’età ordinamentale. Se quest’ultima manca il pensionamento d’ufficio resta una scelta discrezionale dell’ente.