Con risposta ad interpello n. 353 del 29 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione delle agevolazioni fiscali per i pensionati all’estero che rientrano nel Sud Italia, qualora le prestazioni siano erogate dall’Inps.
Bonus rientro pensionati all’estero: non vale per gli assegni erogati dall’Inps
Tema centrale della richiesta di parere era l’applicabilità ad un soggetto titolare di pensione erogata dall’INPS dell’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche beneficiarie di redditi da pensione di fonte estera che spostano la propria residenza fiscale nelle Regioni italiane del Mezzogiorno.
Rientro pensionati all’estero: le agevolazioni fiscali previste
Il riferimento è al regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera. Presupposto per ottenere il beneficio è che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri. Dunque il fatto che il reddito percepito sia erogato dall’INPS, ente residente in Italia, esclude che il contribuente possa rientrare nel regime agevolato di cui all’art. 24-ter del TUIR, anche qualora decida di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo la maturazione del periodo minimo di residenza estera richiesto dalla normativa. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in risposta ad interpello n. 353 del 29 agosto 2019.
La misura è stata introdotta per favorire il rientro dei pensionati all’estero e, al tempo stesso, gli investimenti nei Comuni del Mezzogiorno.
Per approfondire l’argomento:
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