L’INPS ha recentemente fornito precisazioni in merito al riconoscimento dell’indennità di malattia per coloro che, pur percependo un trattamento pensionistico, iniziano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Con la circolare n. 57 dell’11 marzo 2025, l’istituto previdenziale ha chiarito il quadro normativo attuale e le condizioni che disciplinano questa prestazione economica.
Indennità di malattia e pensionati: il nuovo scenario
Tradizionalmente, l’indennità di malattia ha lo scopo di compensare la perdita di reddito in caso di eventi morbosi che impediscono l’attività lavorativa. Tuttavia, secondo una precedente interpretazione dell’INPS, questa prestazione non era riconosciuta ai pensionati, poiché questi ultimi non rientravano nella cosiddetta “copertura assicurativa” (circolare INPS n. 139/1982).
Le recenti disposizioni chiariscono che la normativa vigente, in alcuni casi, consente ai pensionati di instaurare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, assumendo così lo status di “pensionato lavoratore”.
Per coloro che, laddove possibile, intraprendono un’attività lavorativa subordinata dopo il pensionamento, permane l’obbligo del versamento dei contributi per malattia da parte del datore di lavoro, secondo le disposizioni specifiche del settore di appartenenza e della qualifica professionale. Di conseguenza, qualora si verifichi una condizione di malattia, il pensionato-lavoratore ha diritto a ricevere l’indennità prevista.
Compatibilità tra pensione e lavoro autonomo
Un altro aspetto fondamentale riguarda la possibilità per i pensionati di svolgere attività lavorativa autonoma. Nello specifico, non sono soggetti al divieto di cumulo con i redditi derivanti da lavoro autonomo i titolari delle seguenti pensioni:
- pensione e assegno di invalidità con decorrenza fino al 31 dicembre 1994;
- pensione di vecchiaia, che dal 1° gennaio 2001 è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, a prescindere dall’anzianità contributiva utilizzata per il calcolo della prestazione (art. 72 L. n. 388/2000);
- pensione di vecchiaia erogata nel regime contributivo, interamente cumulabile dal 1° gennaio 2009 per effetto dell’art.
19 del D.L. 112/2008;
- pensione di anzianità e trattamento di prepensionamento, totalmente compatibili con il reddito da lavoro a partire dal 1° gennaio 2009 (circ. INPS n. 108/2008, par. 2);
- pensione o assegno di invalidità con almeno 40 anni di contributi, considerando anche quelli maturati dopo la decorrenza della pensione e già utilizzati per la liquidazione di supplementi pensionistici (circ. INPS n. 4233/1999);
- nonostante la generale compatibilità tra pensione e indennità di malattia per i lavoratori subordinati, esistono situazioni in cui questa prestazione non viene riconosciuta. In particolare, l’INPS sottolinea che non hanno diritto all’indennità di malattia i soggetti iscritti alla Gestione Separata, per i quali la normativa non prevede tale tutela.
Malattia pensionato: considerazioni finali
Le nuove indicazioni dell’INPS rappresentano un aggiornamento importante per tutti quei pensionati che intendono proseguire un’attività lavorativa, sia essa subordinata o autonoma.
Il riconoscimento dell’indennità di malattia ai pensionati con un nuovo impiego dipendente ribadisce il principio della tutela previdenziale, garantendo un sostegno economico in caso di malattia, al pari degli altri lavoratori. Tuttavia, restano alcune limitazioni per specifiche categorie di pensionati, come i titolari di pensione di inabilità e gli iscritti alla Gestione Separata, che non possono beneficiare di tale indennità.
Questi chiarimenti risultano particolarmente rilevanti in un contesto in cui molti pensionati scelgono di rimanere attivi nel mercato del lavoro. L’adeguamento normativo e le disposizioni dell’INPS consentono di orientarsi meglio nel complesso panorama della previdenza sociale, offrendo una maggiore sicurezza ai pensionati che intraprendono una nuova attività professionale.
Riassumendo
- L’INPS ha chiarito il diritto all’indennità di malattia per pensionati con lavoro dipendente.
- I pensionati lavoratori dipendenti devono versare i contributi per malattia, garantendo la copertura.
- La pensione è cumulabile con redditi da lavoro autonomo, salvo alcune eccezioni normative.
- L’indennità di malattia non è riconosciuta ai titolari di pensione di inabilità.
- Gli iscritti alla Gestione Separata non hanno diritto all’indennità di malattia.
- Le nuove disposizioni tutelano i pensionati lavoratori, garantendo sicurezza economica in caso di malattia.