La pensione anticipata dal prossimo anno esisterà ancora. Ciò che sarà eliminato (o meglio, non rinnovato) a partire dal 1 gennaio 2022 è quota 100. L’esperimento, durato tre anni, ha rappresentato una parentesi rispetto al pensionamento ordinario.
Al posto di quota 100 arriverà quota 102, ma solo per dodici mesi. Essa prevede il requisito anagrafico di 64 anni e quello contributivo di 38. Ma è indubbio che il governo punta a ripristinare a pieno regime la Fornero.
Pensione anticipata 2022 senza limiti di età
La pensione ordinaria di vecchiaia, come noto, si ottiene al raggiungimento dei 67 anni di età.
In alternativa, la legge Fornero prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi (un anno in meno per le donne) indipendentemente dall’età. Questa forma di pensionamento, in vigore dal 2012, ha sostituito la precedente pensione di anzianità .
E’ accessibile a tutti i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alla gestione separata Inps, oltre che ai dipendenti pubblici. La decorrenza della pensione avviene, a domanda, tre mesi dopo la maturazione del requisito contributivo (6 mesi per i dipendenti pubblici).
Anche nel caso della pensione anticipata il requisito contributivo subisce adeguamenti (5 mesi) in base all’incremento della speranza di vita. Tuttavia gli adeguamenti sono stati congelati per legge dal 2019 fino al 2026.
I lavoratori precoci
Un’altra forma di pensione anticipata che resterà in vigore anche nel 2022 è quella riservata ai lavoratori precoci. Anche in questo caso, per chi ha lavorato almeno 12 mesi prima dei 19 anni di età, non si tiene conto dell’età anagrafica.
Occorre però aver versato almeno 41 anni di contributi nell’AGO. Il requisito contributivo da solo, però, non basta. E’ necessario soddisfare almeno uno di questi altri requisiti:
- trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del posto di lavoro e risultare disoccupati da almeno tre mesi dall’evento:
- assistere da almeno 6 mesi un parente di primo grado o il coniuge affetto da handicap grave;
- avere capacità lavorativa ridotta accertata ai fini dell’invalidità civile pari o superiore al 74%;
- svolgere attività lavorative usuranti da almeno 6 anni negli ultimi 7 prima della domanda di pensione;
- essere lavoratori dipendenti addetti alle attività usuranti o ai lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l’anno.