Pensione anticipata a 58 anni, alternative a confronto Ape Sociale e precoci, Rita e Ape Volontaria

Pensione anticipata a 58 anni, tutte le forme pensionstiche a confronto: APE Sociale, quota 41 lavoratori precoci, Ape Volontario, Rita.
7 anni fa
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requisiti ape sociale 2024

Pensione anticipata a 58 anni, tutte le alternative.

Buona sera. Sono disoccupato e non percepisco ammortizzatori sociali. Ho 58 anni e ho maturato 39 anni e mezzo di contributi essendo un lavoratore precoce. La mia domanda è: posso accedere alla pensione anticipata o, quanto meno, ho accesso all’ape sociale o a qualsiasi altra forma di sostentamento? Cortesemente ringrazio. Buona serata. 

In quest’articolo analizzeremo i requisiti delle quattro forme pensionistiche anticipate, ma tutte hanno dei vincoli stringenti, vediamo quali.

Requisiti Quota 41 lavoratori precoci

Per entrare nei benefici dei lavoratori precoci la normativa prevede che:

spetta ai lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) ed alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno un anno di contribuzione, tradotto in mesi (12), settimane (52) e giorni in riferimento alla gestione di appartenenza, per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che sono nelle seguenti condizioni:

  • lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
  • lavoratori dipendenti ed autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
    lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);
  • lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle attività gravose.

Quindi anche se è un lavoratore precoce, se non si trova in una di queste cinque casistiche lei non può fare richiesta, inoltre ricordiamo sono richiesti 41 anni di contributi versati, che verranno adeguati all’aspettativa di vita, tranne per il lavori usuranti e gravosi.

Ape Sociale

L’indennità c.

d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

  • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell’APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.

Elenco lavori gravosi

Con la legge di stabilità 2018, la lista si è ampliata, sono rientrati anche i:

Requisiti APE Volontario

Possono fare richiesta di tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d’importo, certificato dall’INPS, non inferiore a un certo limite.

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:

  • avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Ricordiamo che l’APE volontaria (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Requisiti Rita – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Per aderire alla Rita, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)     Cessazione dell’attività lavorativa;

b)     Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;

c)     Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

d)     Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

oppure, in alternativa:

a)     Cessazione dell’attività lavorativa;

b)     Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;

c)     Raggiungimento dell ‘età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi;

d)     Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La RITA spetti ai “lavoratori” che abbiano cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito – unitamente agli altri requisiti – la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

In entrambi le casistiche di lavoratori è necessario che questi possano far valere almeno cinque anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari. Con le novità della legge di bilancio la Rita potrà essere concessa quindi con un anticipo sino a cinque anni (ad esempio dai 61 anni e 7 mesi di età) contro i 43 mesi previsti in origine che diventano dieci per i disoccupati da oltre 24 mesi. La misura, inoltre, è stata stabilizzata anche oltre il 2018.

Per maggiori chiarimenti sulle differenze, consigliamo di leggere l’articolo: Pensione anticipata Ape Volontaria o RITA, quali paletti nascosti per l’uscita dal lavoro

Conclusione

Le ho illustrato tutte le strade possibili, le consiglio di rivolgersi ad un patronato e con loro esaminare le alternative, visto l’età a mio avviso lei si avvicina più alla RITA, ma bisogna avere almeno 5 anni maturati nelle forme pensionistiche complementari.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

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