A chi manca poco per andare in pensione e ai contribuenti in determinate condizioni, l’Inps riconosce diverse modalità di riscatto dei contributi che, di fatto, consentono l’uscita anticipata dal lavoro.
I contributi da riscatto servono a coprire, con onere a carico del richiedente, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione. Sono accreditati a seguito dell’accoglimento della richiesta. Inoltre, a differenza dei contributi figurativi, quelli da riscatto sono sempre a titolo oneroso. Infatti, si perfezionano con il pagamento di un importo.
In pensione prima grazie al riscatto dei contributi
La normativa prevede che possono chiedere il riscatto dei contributi all’Inps i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), oppure quelli iscritti:
- a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
- o ai fondi speciali, sostitutivi, esclusivi gestiti dall’Istituto stesso.
Esistono oggi diverse modalità di riscatto. Tutti, però, hanno in comune una cosa: non sono automatici ma subordinati ad una richiesta.
Solitamente all’interessato viene richiesto di rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente per residenza. Alla domanda va allegata la relativa documentazione. L’importo da pagare (onere di riscatto), invece, viene notificato a mezzo raccomandata dall’Inps o tramite PEC con il provvedimento di accoglimento. Per ogni domanda, ovviamente, valgono specifiche indiche modalità di riconoscimento e termini per il versamento.
Come funziona il riscatto della laurea ai fini pensionistici
Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. È valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. In questo modo il legislatore permette di trasformare gli anni di università in anni contributivi e, dunque, integrare la posizione contributiva.
Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.
Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
Nelle ipotesi di riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare. Lo stesso contributo è versato all’Inps e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.
Gli interessati possono presentare la domanda per il riscatto della laurea: online sul sito dell’Istituto; attraverso patronati e intermediari; oppure chiamando il Contact Center multicanale.
Riscatto contributi maternità: come funziona l’accredito
L’Inps, in favore dei soggetti iscritti FPLD e AGO, riconosce i periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro come utili ai fini pensionistici. Una condizione necessaria in questo caso, per l’accoglimento della domanda, è che he il soggetto possa far valere, al momento della richiesta, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
L’accredito, di fatto, spetta alle madri per il periodo corrispondente al congedo di maternità verificatosi fuori dal rapporto di lavoro.
Per presentare la domanda deve essere compilato l’apposito modulo disponibile online, a cui va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) della data di nascita del bambino e dei dati anagrafici della madre.
Come funziona il riscatto dei periodi di lavoro compiuti all’estero
Il riscatto dei periodi di lavoro all’estero è una facoltà che permette di farsi riconoscere dall’Inps i periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero, non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.
Possono esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori che, al momento della presentazione della domanda, abbiano la cittadinanza italiana, anche se durante i periodi di lavoro da riscattare abbiano avuto la cittadinanza straniera. Inoltre, hanno titolo al riscatto i superstiti, qualunque sia la loro cittadinanza, di lavoratori deceduti dopo il 30 aprile 1969, che, alla data della morte, erano cittadini italiani.
Non possono invece esercitare la facoltà di riscatto i datori di lavoro, anche se si tratta di imprese o amministrazioni italiane.
Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte. Per esempio, si può chiedere il riconoscimento di uno o più anni di attività, oppure solo per le settimane necessarie al perfezionamento dei requisiti per la pensione in Italia.
I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.
Per l’accoglimento della domanda di riscatto è necessario provare l’esistenza e durata del rapporto di lavoro. Questa deve risultare da documentazione in originale, attinente al rapporto medesimo e risalente all’epoca dello stesso rapporto o anche in periodi successivi, ma comunque remoti rispetto alla domanda di riscatto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione, di licenziamento, di ben serviti e simili). Sono ritenute valide le dichiarazioni di lavoro rilasciate da istituzioni pubbliche straniere che attestino sia il rapporto di lavoro che la sua durata, debitamente tradotte. Le dichiarazioni prive delle caratteristiche suddette e rilasciate ora per allora dal datore di lavoro devono essere necessariamente convalidate dalle autorità consolari con riguardo al contenuto intrinseco delle dichiarazioni in argomento e pertanto basarsi su opportune verifiche e accertamenti relativi all’effettivo espletamento del rapporto di lavoro.
Gli altri elementi del rapporto di lavoro quali la durata, la retribuzione, la qualifica possono essere provati con altri mezzi, anche orali.
La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere presentata online, tramite il sito Inps, o tramite il Contact Center dell’Istituto oppure ancora rivolgendosi ad un patronato accreditato. E non ci sono limiti temporali da cui dipende l’accoglimento della stessa.
Rendita vitalizia, il riscatto dei contributi omessi o prescritti
Può succedere che il datore di lavoro/sostituto d’imposta, ometta – con dolo o colpa – di versare i contributi all’Inps relativi ai rapporti in essere. In questo caso, l’Istituto riconosce agli interessati uno strumento di tutela, che è proprio quello della rendita vitalizia.
La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare un’omissione contributiva in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione. Pertanto, ha come presupposto l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento dei contributi.
La costituzione della rendita vitalizia o riscatto può essere richiesta:
- dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
- dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
- dai superstiti del lavoratore.
La facoltà di riscatto era prevista inizialmente soltanto con riferimento ai rapporti di lavoro di natura subordinata. Successivamente è stata riconosciuta anche in favore di:
- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diverso dal titolare;
- coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.
Inoltre, la richiesta di costituzione di rendita vitalizia in relazione alla contribuzione omessa e caduta in prescrizione può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l’INPS.
Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte. I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni. In questo caso l”onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione, con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’ordinamento.
Sia il datore di lavoro, o i suoi aventi causa, che il lavoratore (o i suoi superstiti) possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia riversibile a condizione che forniscano la prova dell’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, nonché della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.
L’esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all’epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata.
La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l’ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche verbali.
Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro: possibile richiedere il riscatto dei contributi non versati
L’art. 5 del decreto legislativo n. 564/1996, ha previsto, in caso di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, la possibilità di richiedere il riconoscimento contributivo dei periodi – previsti dalla legge o dalle disposizioni contrattuali – privi di copertura assicurativa.
Tale misura è rivolta iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive. Inoltre, i contributi possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica. Il meccanismo che precede il riconoscimento – come indicato dall’art. 13 della legge n. 1338/62 – è lo stesso disciplinato per il riscatto dei contributi non versati (omessi e prescritti) da parte del datore di lavoro.
Altre modalità di riscatto
Alle modalità di riscatto dei contributi ai fini pensionistici si aggiungono poi altre tipologie. Tra queste, i riscatti relativi a:
- attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996 (articolo 51, legge 23 dicembre 1999, n. 488);
- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (articolo 7, decreto legislativo n. 564/1996);
- a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (articolo 8 decreto legislativo n. 564/1996);
- occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468);
- anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (articolo 1, comma 198 legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- periodo di servizio civile su base volontaria, successivo al 1° gennaio 2009;
- aspettativa per gravi motivi di famiglia (articolo 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- periodo di congedo per la formazione (articolo 5, comma 5, legge 8 marzo 2000, n. 53).
Anche in questi casi la domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite: Contact center Inps o gli enti di patronato intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.