Dopo aver maturato i 42,10 mesi per pensione anticipata si può fare solo un mese di finestra o per forza bisogna farne 3mesi ? Grazie.
Il Decreto legge 4/2019 ha introdotto la novità della finestra di attesa di 3 mesi per la decorrenza della pensione anticipata una volta raggiunto il requisito contributivo d’accesso. La finestra di attesa, che altro non è che un’attesa di 3 mesi per poter percepire il primo rateo pensionistico, sta generando non poca confusione nei lavoratori che devono accedere alla pensione con la misura.
Finestra di attesa di 3 mesi: facciamo chiarezza
Quello che rimane una certezza è che i contributi richiesti per accedere alla pensione anticipata sono:
- 41 anni e 10 mesi per le donne
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini
Una volta raggiunto tale requisito, poi, bisogna attendere i 3 mesi perchè sia erogata la pensione. Non vi è obbligo di continuare l’attività lavorativa nei 3 mesi di finestra di attesa poiché il lavoratore ha raggiunto i requisiti di accesso alla pensione. Ognuno, quindi, può scegliere se continuare a lavorare fino al giorno prima della decorrenza del trattamento pensionistico o se smettere di lavorare in un qualsiasi momento successivo a quello di maturazione dei requisiti di accesso necessari per accedere alla pensione anticipata.
E’ chiaro però, che per chi continua a lavorare tutti i contributi maturati in più confluiranno nel calcolo dell’importo della pensione mentre per chi decide di smettere o non appena raggiunto il requisito contributivo o, comunque, prima del termine dei 3 mesi di attesa, il periodo che si sceglie di non lavorare sarà privo di entrate reddituali poiché scoperto sia da stipendio che da pensione.
Per rispondere alla sua domanda, quindi, il periodo di attesa deve essere sempre e comunque di 3 mesi, ma se di questi 3 mesi ne vuol lavorare soltanto 1 è una sua libera scelta e nessuno la obbliga a lavorare fino alla decorrenza della pensione.