Pensione anticipata e congedo straordinario legge 104 con Quota 41

Pensione anticipata e congedo legge 104, i contributi figurativi valgono ai fini pensionistici per la quota 41? | La Redazione risponde.
7 anni fa
1 minuto di lettura
congedo straordinario

Pensione anticipata e congedo straordinario legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, cortesemente volevo chiederle: sto usufruendo del congedo straordinario dal 9 giugno 2016 per assistere  mia mamma  malata di tumore. A giugno 2018  dovrei riprendere il lavoro, nel giugno 2018 all’incirca dovrei maturare 40 e 7 mesi, ho la possibilità di richiedere la pensione per precoci di 41 dopo aver lavorato quei 5-6 mesi per raggiungere i 41 anni. La ringrazio. Distinti saluti.

Risposta

Nel periodo di assenza dal lavoro per congedo straordinario, maturano i contributi figurativi, che sono validi ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’accesso alla pensione.

Ricordiamo che per accedere alla pensione anticipata ai lavoratori precoci oltre al requisito lavorativo effettivo prima dei 19 anni e i 41 anni di contributi, viene richiesto che il lavoratore si trovi in una di queste 4 categorie:

  • Dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente, e che da tre mesi non percepiscono la NASPI;
  • Lavoratori dipendenti e anche lavoratori autonomi, che da circa 6 mesi assistono il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 (Caregiver)
  • Lavoratori con una disabilità accertata superiore o uguale al 74%;
  • Dipendenti che svolgono un lavoro usurante
  • Dipendenti che svolgono un lavoro gravoso almeno da 6 mesi

Se si trova in una di queste quattro categorie può fare domanda di pensione anticipata lavoratori precoci quota 41 indipendentemente dall’età, dal 1° marzo 2018, sempre che maturi i requisiti entro l’anno di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata dal 1° marzo di ciascun anno. Alcuni requisiti possono essere valutati in via prospettica, e sono:

  • 41 anni di contributi;
  • i 3 mesi di inoccupazione successivi al percepimento della Naspi;
  • per i lavoratori usuranti almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro prestato, oppure metà della via lavorativa nella mansione usurante;
  • per i lavoratori che svolgono una mansione gravosa, i 6 anni di lavoro prestato in via continuativa.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”.

Articolo precedente

Obbligo vaccini bambini: quali conseguenze per i genitori che non vaccinano i figli?

Articolo seguente

Pensione anticipata pagata dall’azienda: ecco quanto costa al datore