Dal 1° gennaio 2019 coloro che faranno domanda della pensione anticipata con 42 e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, dovranno attendere dalla maturazione dei requisiti una finestra di tre mesi. La novità è stata inclusa nel decreto-legge n. 4/2019 che ha bloccato per questa misura l’adeguamento alla speranza di vita fino al 2026, ricordiamo che l’adeguamento era stato introdotto dalla tanto odiata legge Fornero.
Cristallizzazione del diritto anche per la finestra dei tre mesi?
Un lettore ci pone la seguente domanda: Ho maturato il requisito della pensione anticipata (42 anni 10 mesi) ad agosto 2017. Domanda: se volessi andare via dal lavoro prima che raggiungo i 67 anni (pensione di vecchiaia) per esempio, lasciare il lavoro dal 1° agosto 2019, devo attendere comunque la finestra dei tre mesi prima di prendere la pensione? Grazie della collaborazione.
Chi ha maturato il requisito e non intende ancora accedere alla misura pensionistica lo può fare anche in un tempo diverso, il diritto viene cristallizzato e quindi anche i tre mesi si considerano maturati una volta trascorsi dalla maturazione dei requisiti.
In risposta al nostro lettore, lei avendo maturato il requisito richiesto ad agosto 2017, non dovrà attendere nessuna finestra, può inviare domanda di pensionamento quando vuole per effetto della cristallizzazione.