Pensione anticipata Quota 41, il quesito di un nostro lettore:
Buongiorno, ho 42 anni di contributi età 61 anni. Sono lavoratore precoce, assisto disabile (mia madre) art.33 comma 3 legge 104/92. Volevo sapere se posso fare domanda di pensione anticipata precoci (categoria usuranti o gravosi) dopo 6 mesi almeno di assistenza anche se mia madre ed io non abbiamo la stessa residenza? Oppure bisogna convivere assieme? Ringrazio e saluto.
Lavoratori precoci
I lavoratori precoci possono accedere alla pensione anticipata con la quota 41, a prescindere dalla età anagrafica, a patto che prima dei 19 anni abbiano lavorato per almeno 12 mesi effettivi, anche non continuativi, e abbiano maturato l’anzianità contributiva necessaria al 31 Dicembre 1995.
L’assegno spettante alle pensioni quota 41 viene quindi calcolato con il sistema misto.
Pensione lavoratori precoci: requisiti
Possono accedere alla pensione anticipata Quota 41, i lavoratori dipendenti ed autonomi, iscritti all’AGO, che abbiano maturato almeno un anno di contributi, nello specifico corrispondente a 12 mesi e 52 settimane lavorative. L’anno di lavoro deve risultare svolto prima del compimento del 19° anno di età, inoltre bisogna trovarsi nelle seguenti categorie di tutele:
- Dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente, e che da tre mesi non percepiscono la NASPI;
- Lavoratori dipendenti e anche lavoratori autonomi, che da circa 6 mesi assistono il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 (Caregiver)
- Lavoratori con una disabilità accertata superiore o uguale al 74%;
- Dipendenti che svolgono un lavoro usurante
- Dipendenti che svolgono un lavoro gravoso almeno da 6 mesi
Riguardo alle attività con lavoro gravoso, il lavoro deve essere svolto nei sei anni precedenti dal momento in cui si presenta domanda di pensionamento.
Comportano l’interruzione della continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose o periodi di inoccupazione.
Pensione e requisito di convivenza per l’assistenza del familiare disabile
La normativa sulla convivenza è chiara: “lavoratori dipendenti ed autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità “.
Ma come si dimostra la convivenza? L’INPS, con il messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009 stabilisce che “alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (articolo 43 del Codice Civile).
Nel suo caso manca il requisito di convivenza, le consiglio di rivolgersi ad un patronato e valutare con loro le possibili alternative.
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