Pensione anticipata RITA e esodo, la convenienza al riscatto dei Fondi pensionistici

Pensione anticipata RITA, la convenienza al riscatto dei fondi pensionistici con l'assegno di solidarietà, cosa prevede la normativa in vigore.
7 anni fa
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pensione usuranti

Pensione anticipata RITA, il quesito di un nostro lettore:

Potendo andare in pensione anticipata per anzianità contributiva nel 2022, ho aderito al Fondo di Solidarietà della mia Azienda ed ho cessato il rapporto il 31/12/2017. Sono, dunque, in esodo dal 1 Gennaio 2018. Poiché i tempi di erogazione dell’assegno straordinario non sono brevi, essendo titolare di un Fondo Pensione Integrativo (vecchia iscritta dal 1980), ne ho richiesto il riscatto ma mi hanno fatto presente che converrebbe attendere l’attuazione delle novità fiscali a seguito della legge concorrenza 124/2017 e del recente DDL bilancio 2018. Ho cercato di informarmi su internet ma pare che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS  non si siano ancora pronunciati e le circolari della Covip non fanno chiarezza.
Sembrerebbe, comunque, che le maggiori novità riguardino l’equiparazione per i fondi del pubblico impiego e la RITA, anche senza APE, che prevede l’agevolazione fiscale ma con la corresponsione degli importi in cinque o dieci anni e non il riscatto totale.

Diventando effettivamente pensionata INPS tra 5 anni, potrei richiedere la RITA ad esempio in 12 mesi anziché 60 ?

Inoltre, alcune nuove norme sembrerebbero non riguardare i vecchi iscritti ma solo quelli dopo il ‘93 o sbaglio ?
I consulenti del mio Fondo mi dicono che il maggiore aggravio fiscale, chiedendo subito il riscatto, sarebbe per il primo 50% e devo comunque fare due domande distinte.
Ho apprezzato le risposte che ha dato ad altri lettori circa la RITA, ma non ho trovato casi simili al mio, che, tra l’altro, interessa anche miei ex colleghi.

Le chiedo, cortesemente, se è possibile avere un chiarimento circa la convenienza o meno di chiedere il riscatto con le vecchie regole o aspettare l’applicazione delle nuove, considerando anche che non è una grossa cifra e che potrebbe far comodo averla disponibile in unica soluzione anziché in cinque anni.  Inoltre non vorrei che la RITA non fosse cumulabile con l’assegno di solidarietà.

Grazie. Cordiali saluti.

Risposta

Nelle forme pensionistiche anticipate la funzione principale è rappresentato dal pagamento di una rendita vitalizia di chi aderisce, un ponte che permette di arrivare al pensionamento in regime obbligatorio di appartenenza, mantenendo inalterato il tenore di vita, integrato con l‘assegno erogato dall’INPS e dalle Casse di previdenza.

I fondi rappresentano, quindi, una sorta di binario parallelo alla previdenza obbligatoria.

La Legge di Stabilità 2017 introduce la Rendita integrativa temporanea anticipata, che ha l’obiettivo di effettuare questo ponte per gli aventi diritto. Analizziamo le particolarità di questa forma pensionistica.

Requisiti Rita

Abbiamo varie volte menzionato i requisiti richiesti della pensione RITA, in breve il dettaglio:

  • il lavoratore deve cessare l’attività lavorativa;
  • richiesta un’età anagrafica con un anticipo di cinque anni dalla pensione di vecchiaia
  • requisito di minimo 20 anni di contributi di cui almeno 5 versati in fondo pensione

Per i lavoratori disoccupati da lunga durata

  • il lavoratore deve cessare l’attività lavorativa;
  • richiesta un’età anagrafica con un anticipo di cinque anni dalla pensione di vecchiaia
  • requisito di minimo 20 anni di contributi di cui almeno 5 versati in fondo pensione
  • disoccupato da almeno 24 mesi

Per chiarimenti consigliamo di consultare l’articolo: Pensione anticipata RITA, al via le regole applicative, tutte le novità 2018

Le anticipazioni per qualsiasi esigenza

Una possibilità è rappresentata dall’istituto delle anticipazioni con particolare attenzione alle “altre esigenze dell’iscritto”.

In particolare, con l’istituto delle anticipazioni, è possibile chiederle decorsi otto anni dall’iscrizione e per un importo non superiore al 30%. Tale facoltà è sufficiente con la richiesta dell’iscritto e il decorso del tempo minimo.

Nel calcolo dell’anzianità necessaria per il conseguimento delle anticipazioni si considerano utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le anticipazioni dal punto di vista fiscale sono soggetta all’imposta sostitutiva del 23%.

I riscatti

Nel caso dei riscatti, vi è la possibilità del riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata, e il riscatto totale.

Il riscatto parziale si ha se cessa l’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.

Questa misura è ammessa anche nel caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria).

La circolare Covip ha chiarito che è da ritenersi consentito il riscatto anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini, per effetto della cassa integrazione guadagni, una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività lavorativa. Tale situazione risulta, infatti, più connaturale al fenomeno stesso della cassa integrazione guadagni, che non presuppone né determina necessariamente una cessazione del rapporto di lavoro, come invece si verifica nelle altre ipotesi contemplate dalla norma (inoccupazione e mobilità).

Leggi anche: Pensione anticipata RITA, in partenza per determinati fondi

Vecchio iscritto

Per la RITA bisogna fare un passaggio tra vecchio iscritto e nuovo iscritto.

Il vecchio iscritto si considera tale colui che, alla data del 28 aprile 1993, era iscritto ad una forma previdenza complementare, anche diversa dal Fondo, e non ne ha riscattato la posizione, mantenendo così la continuità della propria “vita previdenziale integrativa”. In presenza di adesione al Fondo in data successiva al 28 aprile 1993 e di antecedenti posizioni individuali, maturate presso altre forme pensionistiche complementari, la qualifica di “vecchio iscritto” può essere riconosciuta soltanto in caso di trasferimento della posizione individuale che ne legittima l’attribuzione. Diversamente viene considerato nuovo iscritto.

Passaggio da vecchio e nuovo iscritto e tipologie di tassazione

I diversi tipi di tassazione, applicati a seconda della qualifica di vecchio o nuovo iscritto, del periodo di riferimento e della causale di riscatto, sono le seguenti:

  • tassazione separata con aliquota pari a quella applicata al TFR determinata dal Datore di lavoro;
  • tassazione separata con aliquota INTERNA AL FONDO (tale aliquota – che segue criteri analoghi a quelli utilizzati per l’aliquota del TFR – si ottiene moltiplicando il montante considerato per 12 e dividendo il risultato per il numero di anni di partecipazione al Fondo nel periodo di riferimento: sull’imponibile così ottenuto si applicano le aliquote della tassazione IRPEF, ottenendo un’imposta che corrisponde all’aliquota interna al fondo);
  • ritenuta a titolo di imposta pari al 23%;
  • ritenuta a titolo di imposta pari al 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di iscrizione al Fondo fino alla misura minima del 9%. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15);
  • Tassazione ordinaria: a differenza degli altri regimi di tassazione, le somme assoggettate a tassazione ordinaria fanno cumulo con eventuali ulteriori redditi percepiti nell’anno di incasso del riscatto. Si segnala tuttavia che l’assegno di solidarietà è assoggettato a tassazione separata e che quindi, in assenza di altri redditi, le somme riscattate e assoggettate a tassazione ordinaria costituiranno l’unico reddito dell’anno.

Assegno di solidarietà

La Circolare Inps n.

130/2017, in riferimento all’assegno di solidarietà, ribadisce che si tratta di una prestazione garantita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal Fondo di integrazione salariale, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge n. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Non mi risulta incompatibilità. Ogni fondo complementare dovrà dettare le condizioni e le istruzioni per l’adesione alla RITA.

In riferimento alla convenienza, consiglio di rivolgersi ad un patronato e far elaborare una simulazione del calcolo pensionistico sia con la pensione in ordinamento obbligatorio sia con la partecipazione alla RITA.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”

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