Pensione con riscatto laurea: quale reale convenienza?

Vediamo la validità del riscatto laurea ai fini pensionistici sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata.
6 anni fa
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Buongiorno, mia figlia si e’ laureata in medicina nel 2009 (ha oggi 36 anni, nata 20/03/1983), e dal luglio 2010 paga regolarmente la copertura  ENPAM quota A.

So benissimo che non sappiamo cosa succedera’  fra 20 anni, ma lo scopo di questa mia lettera e’ di capire, alle regole attuali, se conviene o meno riscattare la laurea secondo l’ultima ipotesi del decreto Quota 100 attualmente in parlamento (bisogna pur fare delle ipotesi!!).

La situazione contributiva e’ la seguente:

–          6 anni di gestione separata (da meta’  2010 a meta’ 2016 periodo di specializzazione);

–          30 mesi come partita IVA  (da meta’ 2016 a tutto il 2018)

–          Attualmente dipendente di Ospedale convenzionato dal Gennaio 2019 e si prevede di continuare cosi’ fino alla pensione.

–          tutti i periodi sono ovviamente coperti da quota A Enpam e l’attivita’ professionale anche con quota B).

La prima opportunita’ di pensione sarebbe la vecchiaia a 67 anni e 10 mesi (marzo 2050), e in questo caso il riscatto e’ poco influente (costo 25 mila euro per quanta pensione in piu?). Se invece il periodo di gestione separata e il periodo di libera professione (solo ENPAM) sono validi ai fini dell’anzianita’ contributiva allora il riscatto ha senso in quanto ci permetterebbe di anticipare la data avendo raggiunto i 41 anni e 10 mesi con un paio di anni di anticipo.

Spero di poter ricevere una risposta a chiarimento.

Grazie.

Fate benissimo a guardare al futuro e posso riepilogarvi, in breve, la convenienza del riscatto laurea.

Il riscatto laurea agevolato, di cui sua figlia potrebbe anche fruire, in un primo momento prevedeva che i contributi riscattati potessero essere utilizzati solo ai fini del diritto della pensione ma non del suo calcolo, clausola cancellata nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma siccome il decreto non è stato ancora convertito in legge ci si può aspettare qualche cambiamento ancor in corso d’opera.

Con il riscatto tradizionale, se sua figlia non ha contributi versati prima del 1996, invece può fruire della detrazione del 50% dell’onere sostenuto (anche con quello agevolato ovviamente) andando a pagare in sostanza, la metà della spesa e utilizzando alla fine i contributi sia per il diritto che per la misura della pensione.

Per la pensione di vecchiaia il riscatto è valido ai fini del calcolo dell’assegno pensionistico, per la pensione anticipata, invece, per anticipare di qualche anno l’accesso alla pensione e per aumentare l’assegno pensionistico.

 

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