Circa il pagamento delle ricongiunzioni onerose è previsto il rimborso delle rate avendo da pagare l’ultima rata il mese di febbraio 2017? Se si come bisogna attivarsi in merito?
Prima di rispondere, vediamo cosa prevede la legge di Bilancio 2017 in merito all’anticipo pensione, il cumulo e la ricongiunzione.
Pensione, cumulo e ricongiunzione
La Legge di Bilancio per il 2017, apporta una novità per il cumulo dei contributi valido per perfezionare il requisito contributivo delle varie forme pensionistiche. Chi opera il cumulo, potrà far confluire i contributi in un’unica cassa previdenziale.
La ricongiunzione onerosa si divide in due parti: la legge 29/1979 e la legge 45/1990. Poi queste saranno le uniche modalità per avere il diritto alla pensione anticipata o alla pensione prevista nel nostro ordinamento (opzione donna o accesso per i nati entro il 1952 in base al comma 15 bis, articolo 24, della legge 214/11).
Ricongiunzione onerosa, quando è previsto il rimborso?
Inoltre nel comma 198 della Legge di Bilancio, dedicato alle norme transitorie, vi è prevista la facoltà di richiedere il cumulo con annullamento delle domande di totalizzazione non ancora perfezionate. Questo vale anche per chi aveva già attivato una ricongiunzione in base alla legge 29/1979. Per chi si trova in questa situazione, il cumulo sarà attuabile a condizione che non si sia completato il pagamento dell’importo dovuto, prevedendo anche il rimborso delle rate già sostenute.
La restituzione di quanto versato verrà effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. La facoltà di recesso dovrà essere presentata dall’interessato non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (fino alla fine del 2017). Secondo quanto previsto dall’articolo 1, co. 195 della legge 232/2016, la facoltà di recesso riguarda solo i periodi ricongiunti ai sensi della legge 29/1979.
Per lo svolgimento della pratica si consiglia di rivolgersi ad un patronato o direttamente alla sede inps di appartenenza.