Pensione di anzianità: requisiti e importi spettanti

Per il biennio 2021-2022, requisito anagrafico fermo a 67 anni.
4 anni fa
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Una delle domande più ricorrenti che si pongono i contribuenti è quando andranno in pensione e con quale importo. Ad oggi e per il tutto il biennio 2021-2022, sono richiesti un’eta anagrafica di 67 anni e un’anzianità contributiva di 20 anni.

 

Come viene stabilità l’eta in cui si può andare in pensione? Ci possono essere delle deroghe ai requisiti generali?

Come si può calcolare in anticipo la pensione spettante?

 

Queste sono alcune delle domande in cui risponderemo nella presente guida operativa.

Le regole ordinarie

L’eta anagrafica e i contributi versati sono le variabili da considerare per sapere quando si andrà in pensione.

 

Ad oggi, valgono le seguenti condizioni:

  • età anagrafica 67 anni;
  • anzianità contributiva 20 anni.

L’ Adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al pensionamento  è collegato all’incremento della speranza di vita.

Difatti,  l’Istat rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione biennale precedente, della speranza di vita all’eta’ corrispondente a sessantacinque anni ; estremizzando, al crescere della vita media degli italiani, sono aggiornati i requisiti anagrafici per andare in pensione.

Ad ogni modo:

  • gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi,
  • salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi.

Sulla base del decreto del Ministero delle economia e delle Finanze (MEF),  DECRETO 5 novembre 2019:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2021,
  • i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici  non sono ulteriormente incrementati.

Ciò sta a significare che per il biennio 2021-2022 (variazione biennale), le condizioni per andare in pensione rimarranno invariate ossia, età anagrafica 67 anni, anzianità contributiva 20 anni.

Ad ogni, modo se scatta un aumento del requisito anagrafico:

  • questo potrà avvenire solo dal 2023 e
  • con uno scatto massimo di 3 mesi (67 anni + 3 mesi).

Perché per il biennio 2021-2022 non c’è stato un aumento del requisito anagrafico?

Come da decreto sopra citato,

la variazione della speranza di vita all’eta’ di sessantacinque anni (..) corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell’anno 2016 e’ pari a 0,021 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 0″.

 

Ecco perché il requisito anagrafico per andare in pensione è fermo a 67 anni.

 

Difatti, non vi è stata una variazione rilevante della vita media.

ll sistema contributivo

Un discorso a parte va fatto per l’accesso alla pensione in base al sistema contributivo.

Infatti:

  • per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 67 anni e
  • quello contributivo pari a 20, l’accesso al pensionamento è condizionato all’importo della pensione.

 

Tale importo,  deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

 

Come noto, tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

 

Tuttavia si può accedere alla pensione di vecchiaia:

  • con un’eta anagrafica di 71 anni;
  •  ferma restando un’anzianità contributiva effettiva di cinque anni.

A tal proposito, per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione effettivamente versata e accreditata. Dunque, con esclusione quindi di quella figurativa.

 

Inoltre, con la Legge Amato, D.Lgs 503/1992, sono state previste delle deroghe al requisito dell’anzianità contributiva. Infatti, in alcuni specifici casi è possibile andare in pensione con un’anzianità contributiva di 15 anni.

Quota 100, pensione anticipata

Particolare esenzione merita la c.d quota 100, art.14, D.L. 4/2019.

 

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021:

  • il diritto a conseguire la pensione anticipata matura,
  • in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100)

 

L’anzianità contributiva è verificata anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell’INPS, compresa la Gestione separata.

 

Il requisito anagrafico non è soggetto a variazioni della speranza di vita.

La pensione quota 100:

  • non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia,
  • con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Fanno eccezione quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Per i lavoratori privati, la  pensione anticipata decorre  dal primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui vengono maturati i requisiti.

Il servizio Inps, “la mia pensione futura”

Per calcolare la pensione spettante  bisogna conoscere il proprio monte contributivo.

Il montante contributivo ossia quanto ho versato di contributi nel corso della carriere lavorativa.

 

Per determinare il montante contributivo dei contributi bisogna (Fonte portale Inps):

  • individuare la base imponibile annua (retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti oppure reddito annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o da ricongiunzione fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
  • calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33% in caso di lavoratore dipendente oppure per l’aliquota di computo del 20% in caso di lavoratore autonomo. Per i parasubordinati l’aliquota varia dal 17% al 27%;
  • determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL), calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente.

 

L’assegno pensionistico è calcolato sul monte contributivo.

 

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.

 

Ad ogni modo, con il servizio Inps “La mia pensione futura” si può simulare  la pensione spettante al termine dell’attività lavorativa. Il calcolo si basa sulla normativa in vigore e su tre elementi fondamentali: età, storia lavorativa e retribuzione/reddito.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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