La Corte Di Cassazione, con sentenza n. 10887 del 18 aprile 2019, ha stabilito che tutti gli arretrati della pensione di invalidità seguono il cosiddetto principio di cassa e per questo motivo sono sottoposti a tassazione separata. Che cosa comporta tale pronuncia?
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La sentenza numero 10887 del 18 aprile 2019, della Corte Di Cassazione, è una delle tante questioni normative italiane destinate a far discutere nel tempo.
È il caso di una contribuente a cui viene riconosciuta la pensione d’invalidità, ma solo a seguito di un contenzioso intrapreso contro l’Inps, durato qualche anno.
Per via del protrarsi del contenzioso, l’anno della effettiva erogazione della pensione non coincide con l’anno della sua competenza (ossia l’anno in cui tali redditi si riferiscono).
La pensione di invalidità, nel caso in esame, anche se effettivamente erogata in seguito, si riferisce agli anni 2005 e 2006, periodo nel quale la contribuente si trovava nella fascia reddituale della cosiddetta “no tax erea”. Situazione in cui vi è una totale esenzione fiscale se il contribuente percepisce, in un dato anno d’imposta, redditi totali inferiori ad una certa soglia ( 7.000 nei periodi in riferimento ).
Ma la pensione successivamente percepita è stata oggetto di ritenute Irpef.
Arretrati pensione di invalidità: la sentenza della Corte di Cassazione
La corte di Cassazione con tale sentenza ha respinto il ricorso della contribuente che richiedeva il rimborso delle ritenute subite dall’Inps nelle vesti di sostituto d’imposta. Le pensioni, di qualsiasi genere, sono considerate, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del TUIR, redditi da lavoro dipendente. L’art. 17, comma 1, lettera b del TUIR prevede: «il regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».
Per questa serie di ragioni, le somme arretrate percepite seguono il cosiddetto “principio di cassa” e, per questo motivo, devono essere tassate nell’anno di effettiva erogazione e non in quello di competenza.
Comunque sia, a tali somme di denaro viene applicata la “tassazione separata” in modo da: «attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati».