Per la pensione d’invalidità agli artigiani, valgono le stesse regole che per lavoratori dipendenti. La perdita della capacità lavorativa a meno di un terzo deve essere valutata prendendo in considerazione tutte le attività lavorative svolte, anche se diverse da quelle attuali.
A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 14414 del 2019 esaminando il caso di una ricorrente che svolgeva lavori da pasticciera e che chiedeva il riconoscimento dell’invalidità ai fini pensionistici.
La riduzione della capacità lavorativa
La legge (numero 222 del 1984) riconosce agli artigiani e commercianti la possibilità di ottenere una pensione di invalidità commisurata con i contributi versati nella rispettiva gestione Inps a prescindere dall’età anagrafica.
Assegno e pensione di invalidità
L’assegno di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale. Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione. L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.
La riduzione della capacità lavorativa
Per valutare questa perdita della capacità lavorativa a meno di un terzo, l’orientamento della giurisprudenza prevede che venga preso in considerazione complessivamente il quadro morboso dell’assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull’attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute (cfr. Cass. n. 16141/2018; Cass. n. 6443/2017; Cass. n. 5964/2011, Cass. n. 15265/2007). E’ questa la novità che la Corte di Cassazione ha introdotto di recente. Si tratta in sostanza dello stesso principio valido per valutare il diritto alla pensione di invalidità per la generalità dei lavoratori dipendenti e che ora i giudici dicono essere applicabile anche ai commercianti e agli artigiani.