La pensione ai superstiti, o pensione di reversibilità, è una prestazione previdenziale che viene erogata al coniuge superstite nella misura del 60% della prestazione pensionistica percepita dal deceduto (o che avrebbe conseguito se non ancora pensionato). In caso di redditi personali superiori ad un importo fissato di anno in anno, la prestazione può ridursi fino al 30%. La prestazione viene riconosciuta al coniuge in base al rapporto matrimoniale. Cosa accade alla pensione di reversibilità in caso di separazione o divorzio? E se si è in presenza di due coniugi, uno superstite e l’altro divorziato? Vediamo in questi casi particolari cosa accade alla pensione di reversibilità.
In caso di separazione consensuale la
pensione di reversibilità viene sempre concessa al coniuge, in caso, invece di separazione con addebito, ovvero in presenza di colpa, la pensione di reversibilità è concessa solo qualora chi la richiede sia titolare di assegno di alimenti concesso dal Tribunale. In caso di divorzio si può ottenere la
pensione ai superstiti soltanto qualora si è anche titolare di assegno di divorzio e solo nel caso che il richiedente non sia risposato. La pensione di reversibilità può essere chiesta dal coniuge divorziato, in aggiunta, soltanto se la contribuzione versata a favore del deceduto sia avvenuta anche prima della sentenza di divorzio. In tutti gli altri casi la prestazione non è concessa dall’Inps. Ma cosa accade quando si è in presenza di un coniuge divorziato, titolare di assegno di divorzio, e coniuge superstite? Quando il deceduto, dopo il divorzio, ha contratto nuovo matrimonio, può accedere che sono due i potenziali coniugi titolari della pensione di reversibilità. In questo caso il compito di ripartire la pensione di reversibilità ai due coniugi spetta al tribunale, fermo restando che il totale della pensione erogata non debba superare il 60% della prestazione percepita dal defunto.
L’Inps non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione di reversibilità prima che ci sia una sentenza del Tribunale che stabilisca l’ammontare della quota spettante. Quindi la pensione di reversibilità, in questo caso, viene erogata il primo giorno del mese successivo a quello della sentenza del Tribunale. Nel caso il coniuge superstite, invece, dovesse morire o sposarsi di nuovo, l’intero ammontare del trattamento spetterebbe di diritto al coniuge divorziato. Ma se per le stesse ragioni dovesse estinguersi il diritto del coniuge divorziato, il coniuge superstite avrebbe diritto, parimenti, all’intero ammontare del trattamento. In caso di nuove nozze, però, sia il coniuge superstite che quello divorziato, hanno il diritto di ottenere l’assegno una tantum, che è pari a due annualità della quota di pensione spettante compresa la tredicesima, alla data delle nuove nozze.