Pensione di reversibilità, dopo quanti anni di matrimonio? La norma anti badanti è incostituzionale

Anche se il matrimonio è stato breve si ha diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla differenza di età e dagli anni del defunto. Non si possono applicare norme "anti-badanti".
5 anni fa
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Pensione di reversibilità
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Esiste un numero minimo di anni di matrimonio utili per maturare il diritto alla pensione a superstiti (pensione di reversibilità)? Secondo i giudici no: la cd norma anti badanti, anche se ovviamente non riguardava solo i casi di matrimonio con assistenti domiciliari, è stata considerata anti costituzionali. La sentenza che ci spiega meglio l’interpretazione data è la n. 174 del 20 luglio 2016.

La norma in analisi prevedeva una riduzione del 10% per ogni anno inferiore ai dieci qualora la differenza di età tra i coniugi fosse superiore al ventennio e il coniuge deceduto avesse almeno 70 anni.

Insomma l’intento della legge appare chiaro: scongiurare il rischio di matrimoni di convenienza per accaparrarsi il diritto alla pensione di reversibilità (eventualmente anche in danno ad altri eredi). Dunque il limite non riguardava esplicitamente il rapporto di lavoro ma di fatto, puntando anche alla differenza di età tra marito e moglie e all’anzianità del de cuius, si applicava a molti matrimoni tra badante e assistito. Ma come evitare che, in questo modo, non fossero penalizzati matrimoni basati sul sentimento? Impossibile. Tanto che la Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge violasse i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che, peraltro, è posto alla base del concetto di pensione di reversibilità. 

Sull’incostituzionalità della norma è espressamente intervenuto anche l’Inps: nella circolare n.178/2016, richiamando la sentenza sopra citata, l’ente ribadisce l’illegittimità della legge legge del 15 luglio 2011, n. 111 laddove  prevedeva che “Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995”.

 

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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