Pensione di reversibilità: sarà estesa anche alle coppie di fatto

La pensione di reversibilità sarà estesa anche alle coppie di fatto che potranno godere di tutti i diritti delle coppie sposate.
9 anni fa
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Il testo sulle unioni civili riconoscerà alle coppie di fatto, tra i vari diritti, anche quello di percepire la pensione di reversibilità e di poter fruire dei diritti ereditari.   Il testo, basato sul modello tedesco, intende estendere alle coppie di fatto, non legate da matrimonio,quindi, ma soltanto da legami di coppia stabili (convivenza) gli stessi diritti delle coppie sposate, ad eccezione delle adozioni, che resteranno riservate alle coppie sposate.   registro-unioni-civiliI diritti ereditari, così come la pensione di reversibilità, il trattamento di fine rapporto o l’indennità di morte, saranno riconosciuti, in questo modo, anche al superstite di una coppia di fatto.

  Il testo delle Unioni civili, già approvato dal Senato sta per essere licenziato in via definitiva dalla Camera dei Deputati. Si prevede l’attuazione del testo per la metà di maggio.   Tutte le norme contenute nel codice civile, ad eccezione delle adozioni che restano un privilegio delle coppie sposate, che fanno riferimento al matrimonio saranno applicate automaticamente anche alle unioni civili. Tale estensione determina, in ambito previdenziale, l’applicazione delle detrazioni per coniuge a carico, la corresponsione dell’assegno al nucleo familiare e, in caso di morte di uno dei due, l’astensione al superstite del diritto alla pensione indiretta, alla pensione di reversibilità e all’indennità di morte. Il compagno superstite viene, di fatto, trattato come fosse un coniuge e percepirà il 60% della pensione che percepiva o avrebbe percepito il compagno defunto.   In caso di morte saranno corrisposte al compagno superstite anche le indennità dovute dal datore di lavoro, secondo l’articolo 2118 del codice civile, e il TFR.   In caso di  scioglimento della convivenza sono riconosciuti, inoltre, anche i diritti della parte di coppia in maggiore debolezza economica (assegno di mantenimento).

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