Pensione di vecchiaia o quota 102, conviene attendere di raggiungere i requisiti richiesti dalla Legge Fornero oppure meglio anticipare la pensione con quota 102? Ebbene, un elemento da considerare è la possibilità di cumulare il trattamento pensionistico con altri redditi, da lavoro autonomo o dipendente.
Qual è la differenza tra pensione di vecchiaia e quota 102 in merito alla possibilità di cumulo?
Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Pensione di vecchiaia. E’ ammesso il cumulo?
Con la Legge Fornero, il diritto alla pensione di vecchiaia scatta al compimento di 67 anni con almeno 20 anni di contributi versati.
Detto ciò, i contribuenti che vanno in pensione con le regole ordinarie appena richiamate non sono soggette al divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo o lavoro dipendente. Ciò significa che i percettori di pensione di vecchiaia possono anche continuare a lavorare sia come dipendenti che come lavoratori autonomi.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione.
Tale possibilità di cumulo è stata introdotta con la Legge n° 388/2000, Finanziaria 2001.
Si veda a tal fine, la circolare Inps n° 20 del 2001.
Quota 102. Le regole di cumulo
Regole totalmente diverse valgono per quota 102. Quota 102 che ha preso il posto di quota 100.
Infatti, quota 102 è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: i compensi percepiti per l’esercizio di arti; i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr messaggio n. 59 del 12 marzo 1997); diritti di autore; brevetti).
Ai fini della verifica dell’incumulabilità, rilevano i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Infatti, il comma 3 dell’art.14 del d.L. 4/2019, dispone che: La pensione di cui al comma 1 non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Conclusioni
Le differenti regole di cumulo con i redditi di lavoro autonomo o dipendente, sono certamente un’importante variabile da considerare ai fini della “scelta” tra pensione di vecchiaia e quota 102. Naturalmente i motivi che possono portare alla scelta per l’uno o per l’altro canale di pensionamento possono essere svariati. Sicuramente le regole di cumulo possono rappresentare la principale discrimine per l’una o per l’altra scelta.