In pensione un anno prima del tempo per le lavoratrici madri. E’ quanto prevede la riforma Dini (legge 335 del 1995) per le donne con figli e che hanno iniziato a lavorare nel 1996.
Tale riforma prevede infatti che le lavoratrici madri che abbiano versato i contributi interamente dopo l’entrata in vigore della riforma, possano anticipare l’uscita dal lavoro fino a un anno prima. Ogni figlio concorre infatti ad abbattere il limite anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia di 4 mesi, fino a un massimo di 12 mesi.
Lavoratrici madri, in pensione fino a un anno prima
All’atto pratico, dunque, la lavoratrice madre che intende avvalersi di tale opzione potrà presentare all’Inps o alla cassa di previdenza a cui è iscritta domanda di pensionamento anticipata di 4 mesi per ogni figlio a carico. Per chi ha avuto tre figli, il beneficio è di un anno rispetto ai 67 previsti dalla legge attualmente in vigore. Non è previsto l’esercizio di tale opzione per il conseguimento di altre forme di pensionamento anticipato, quale opzione donna o quota 100. Va da sé che il calcolo dell’assegno risulterà leggermente inferiore rispetto a chi andrà in pensione senza anticipare l’uscita.
Cosa prevede l’agevolazione
L’agevolazione è prevista solo per chi va in pensione con il sistema di calcolo contributivo e quindi chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Tuttavia, anche chi si ritrova dei versamenti effettuati prima del 1996 può esercitare la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23 della legge 223/1995. Scelta che, com’è noto, può essere esercitata a condizione di possedere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995. All’atto pratico questa decisione è conveniente solo se si possiedono poche settimane di contribuzione prima del 1996, altrimenti il sistema di calcolo per l’assegno sarebbe troppo penalizzante e andare in pensione fino a 12 mesi prima rischia di non valerne la pena.
Il sistema di calcolo contributivo
Per l’esercizio della facoltà di opzione al passaggio dal sistema misto a quello contributivo puro i lavoratori devono rispettare due condizioni. La prima è quella di non aver maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, mentre la seconda è quella dio possedere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo (cioè successivi al 31 dicembre 1995). Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Fornero nel 2012 l’Inps fa una ulteriore distinzione a seconda se i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione siano stati perfezionati entro il 31.12.2011 o dopo il 31.12.2011. Nel primo caso la facoltà di passaggio al sistema contributivo è riconosciuta a condizione che al 31 dicembre 2011 gli assicurati abbiano perfezionato i requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto alla pensione entro il 31.12.2011 secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011. Nel secondo caso si applicano, invece, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.