In occasione della Festa della Donna dedichiamo questo articolo di approfondimento sulla proroga Opzione Donna 2020, alle italiane che si sono trasferite all’estero e attendono di andare in pensione. Riportiamo le parole dell’On. Angela Schiro’, parlamentare eletta dalla Circoscrizione Estero – Europa.
Leggi anche:
Opzione Donna e calcolo contributi versati all’estero: quali regole
Proroga Opzione Donna: requisiti italiane all’estero
In un suo recente intervento, l’onorevole Schiro ha ricordato che “l’Inps ha confermato con un suo recente messaggio la proroga del pensionamento anticipato, cosiddetto “Opzione donna” (che interessa anche le nostre emigrate che possono perfezionare i requisiti richiesti)” .
La parlamentare ha spiegato che “la nuova disposizione, introdotta dalla legge di Bilancio per il 2020, riguarda l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne ed estende la possibilità di accedere al pensionamento (a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo) alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018“.
Per quanto concerne i requisiti per l’Opzione Donna 2020, possono fare domanda “le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (perfezionabile anche con il meccanismo della totalizzazione dei contributi versati nei Paesi di emigrazione con i quali l’Italia abbia stipulato una convenzione bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale) ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome)“.
In merito alle tempistiche e alla finestra temporale per l’uscita anticipata, si chiarisce che “la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di proroga, e comunque, così stabilisce la legge, si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi”.
Di seguito le indicazioni conclusive dell’On.