In pensione dopo 15 anni: le tre deroghe Amato e le regole per il calcolo dei contributi
- aver maturato 15 anni di contribuzione (pari a 780 settimane) accreditate prima del 31 dicembre 1992. Rilevano i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, ecc.;
- essere iscritto al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Vi rientrano anche gli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost.
La seconda deroga Amato autorizza al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992. Possono aderirvi i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Ago dell’Inps (Assicurazione Generale Obbligatoria) e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost).
- 25 anni di anzianità assicurativa (in altre parole il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti di pensionamento);
- 15 anni di contribuzione;
- età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia (67 anni);
- assegno pensionistico corrisposto pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale Inps;
- un minimo di 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane (non si conteggiano quelli lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, perché il part time non arriva a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale).
Pensione con 15 anni di contributi: la Legge Dini
In alternativa alle deroghe Amato, il lavoratore che possiede almeno 15 anni di contributi può andare in pensione sfruttando le soluzioni previste dalla Legge Dini (c.d. opzione contributiva). Di seguito i requisiti:
- meno di 18 anni di contributi, di cui però almeno un contributo, accreditato al 31 dicembre 1995;
- un minimo di 5 anni di contributi dal 1996 in poi.
Usufruendo di questo sistema di uscita anticipata, si accetta il calcolo della pensione con il sistema contributivo, che verosimilmente determinerà una penalizzazione rispetto al retributivo, visto che rilevano solamente i contributi effettivamente versati e non anche gli ultimi stipendi erogati.