Pensione e benefici amianto 2019 e 2020, la domanda entro il 30 novembre

Domanda entro il 30 novembre 2018, per i benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto anche per il 2019 e 2020, domanda entro il 30/11/2018.
6 anni fa
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Pensione benefici amianto e lavoro usurante

Pensione e benefici previdenziali ai fini pensionistici derivanti dall’esposizione all’amianto, l’Inps con il messaggio n, 4253 del 15 novembre 2018, comunica che è possibile fare domanda entro il 30 novembre 2018. Ricordiamo che i benefici sono riservati agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante da esposizione all’amianto.

Maggiorazione anzianità contributiva anche per gli anni 2019 e 2020

Il messaggio riporta che il beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva si ottiene anche per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.

Per accedere al beneficio gli interessati devono inviare, entro il 30 novembre 2018, domanda telematica tramite i seguenti canali:

  • servizio online dedicato, se in possesso di un codice PIN rilasciato dall’INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact center multicanale, se in possesso di un codice PIN, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
    patronati e intermediari dell’Istituto.

Disposizione normative in vigore

Riportiamo le disposizioni normative pubblicate dal sito Inps per i lavoratori esposti all’amianto.

Per i lavoratori soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, con esposizione di oltre dieci anni all’amianto, era prevista la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5 ai fini del diritto e della misura della pensione.

Per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL, con esposizione di almeno dieci anni all’amianto, la rivalutazione del periodo di esposizione era di coefficiente 1,25 ma per la sola determinazione dell’importo della pensione. Non è compresa quindi la rivalutazione del diritto alla pensione.

Fonte: Inps

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