Aggiornati dall’INPS i valori per accedere all’integrazione al trattamento minimo della pensione. Tale beneficio spetta a tutti i pensionati che hanno ricevuto trattamenti previdenziali di importo inferiore a 500 euro al mese che versano in un effettivo stato di bisogno economico. L’INPS ha fissato in via provvisoria i valori relativi al 2016 che, vista l’inflazione pari a zero nelle previsioni per quest’anno, risultano invariati rispetto a quelli stabilità in via definitiva per il 2015. Per chi percepisce una pensione piena pari a 501,89 euro mensili i redditi da non superare per accedere all’integrazione al trattamento minimo sono:
- 6.524,57 euro annuali di reddito personale per ottenere l’integrazione piena
- Per redditi compresi tra detto importo e 13.049,14 euro annuali per ricevere l’integrazione al trattamento minimo in misura ridotta (che sarà pari alla differenza tra l’importo conseguito annualmente e l’importo di 13.049,14)
- Per redditi superiori a 13.049,14 euro annui non è prevista nessuna integrazione.
La situazione si complica per i pensionati coniugati che, oltre ai paletti imposti al proprio reddito personale, dovranno guardare anche a quelli del proprio coniuge.
- Per le pensioni con decorrenza prima del 1994 non è rilevante il valore dei limiti di reddito coniugale ma si prendono in considerazione soltanto i redditi personali.
- Per le pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 il limite di reddito coniugale da non superare per non perdere il diritto all’integrazione al minimo è di 32.622,85 euro annui, i limiti di reddito che consentono l’integrazione al minimo intera o parziale sono compresi tra 26.098,28 e 32.622,85 euro annui di redditi coniugali, mentre per otterene una integrazione al minimo totale i redditi coniugali devono rimanere sotto i 26.098,28 euro annui.
- Per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 il limite di reddito coniugale da non superare per non perdere il diritto all’integrazione al minimo è di 26.098,28 euro annui, i limiti di reddito che consentono l’integrazione al minimo intera o parziale sono compresi tra 19.573,71 e 26.098,28 euro annui di redditi coniugali, mentre per otterene una integrazione al minimo totale i redditi coniugali devono rimanere sotto i 19.573,71 euro annui.
Nella prossima pagina illustreremo i limiti di reddito relativi alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi.