Conguaglio di fine anno 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali. l’INPS ha rilasciato nuove istruzioni in favore dei datori di lavori ai fini dell’effettuazione dei conguagli di fine anno 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali.
A tal fine, l’INPS ha pubblicato la circolare n° 198 del 28 dicembre.
I conguagli dei contributi previdenziali e assistenziali
Con la circolare n° 198 del 28 dicembre, l’INPS si è soffermata sulle modalità con cui il datore di lavoro deve seguire le operazioni di conguaglio dei contributi, relative all’anno 2021.
L’obiettivo è quello della corretta quantificazione dell’imponibile contributivo. Anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione (Fonte circolare INPS).
In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, DM 7.10.1993);
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-terdel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- fringe benefits esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno 2021) nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, o TUIR);
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
L’attenzione è rivolta agli elementi variabili della retribuzione.
Elementi variabili della retribuzione
Per quanto riguarda gli elementi variabili della retribuzione, gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- riposi per allattamento (indennità);
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Deve essere garantita, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.
Termine effettuazione dei conguagli. Istruzioni INPS
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2021” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2022), anche con quella di competenza di “gennaio 2022” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2022[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.