Pensione flessibile 2023 a 62 anni, zero penalità, l’INPS lo conferma

Pensione flessibile 2023 a 62 anni, zero penalità, l'INPS lo conferma con una circolare appositamente emanata.
2 anni fa
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Erano attese da tutti, soprattutto dai diretti interessati, le istruzioni dell’INPS per la nuova pensione anticipata e flessibile a partire dai 62 anni di età. Parliamo della quota 103, la novità assoluta e unica della Legge di Bilancio. Perché la conferma dell’Ape Sociale e di Opzione Donna, anche alla luce delle modifiche a quest’ultima misura, non possono essere considerate novità assolute. La pensione con quota 103 è l’argomento di una nuova circolare INPS che fuga diversi dubbi riguardanti la misura.

Dubbi che molti lavoratori che pensano alla misura come canale di uscita, hanno già manifestato.

“Buonasera, nel 2023 completerò sia i 62 anni di età che i 41 anni di contributi utili per la quota 103. A dire il vero, dovrei avere anche un anno, o forse più, già prima di aver compiuto i 19 anni di età. Pertanto, potrei andare in pensione anche con la quota 41 per i precoci. Vi chiedo, ma con la Quota 103 ci sono delle penalizzazioni di assegno?”

Quota 103, ecco le spiegazioni dell’INPS

Con la quota 103 i requisiti di accesso alla pensione sono sostanzialmente due. Da un lato l’età pensionabile, che è fissata a partire dai 62 anni. E poi la carriera contributiva, anch’essa fissata a minimo 41 anni. La misura ha due vincoli particolari, anche se spesso sottovalutati o che sono passati quasi sottotraccia. Parliamo del divieto di cumulo dei redditi da pensione con quota 103, con redditi da lavoro. Chi esce dal lavoro e va in pensione con quota 103, potrà svolgere, unica eccezione, un lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro annui di extra reddito. Le altre attività di lavoro, sia autonome che dipendenti, sono non cumulabili. E poi, il tetto massimo di pensione che si potrà percepire con la quota 103 non può superare le 5 volte il trattamento minimo, cioè per il 2023 non potrà essere superiore a 2.840 euro lordi al mese.

Questo vincolo riguarderà la pensione e il pensionato, per tutti gli anni di anticipo. Ma l’INPS da questo punto di vista sottolinea con la circolare n° 27 del 2023, che la pensione presa con quota 103 rientra tra i trattamenti che si indicizzano al tasso di inflazione. Significa che uscendo con quota 103 il lavoratore non subirà alcuna penalizzazione, nemmeno quella della ipotizzata mancata rivalutazione dell’assegno fino a 67 anni.

Finestre e rivalutazione della pensione

Pensione indicizzata come natura vuole e fino alla data di decorrenza della teorica pensione di vecchiaia a 67 anni. questa è la notizia più importante emersa nella circolare esplicativa che l’INPS ha deciso di produrre per quanto riguarda la pensione flessibile a 62 anni altrimenti detta quota 103. La misura può essere utilizzata da tutti i lavoratori ad esclusione di quelli che rientrano nel comparto difesa e sicurezza. Ma non è una novità questa poiché per questi lavoratori le regole pensionistiche sono diverse dagli altri lavoratori. La circolare INPS precisa anche il sistema a finestre mobili che spostano la decorrenza del trattamento. Tutto confermato come meccanismo, che non cambia rispetto alle vecchie quota 100 e quota 102.

In pratica, 3 mesi di attesa tra data di maturazione dei requisiti e decorrenza del primo rateo di pensione. Ma questo nel settore privato. Nel pubblico impiego invece attesa di 6 mesi a esclusione del comparto scuola dove i pensionamenti sono collegati all’anno scolastico e non all’anno solare.

Altri chiarimenti dell’INPS e come funzionano le particolarità della quota 103

Come per quota 100 o per quota 102, anche per quota 103 vale la contribuzione a qualsiasi titolo versata. Per completare i 41 anni di contribuiti utili alla quota 103, valgono i contributi effettivi da lavoro, quelli figurativi, quelli da riscatto e i contributi volontari. Unico vincolo, identico alle misure precedenti ma anche alla pensione anticipata ordinaria per esempio, sono i 35 anni di contribuzione effettiva.

Infatti, anche se tutti sono validi per il calcolo della prestazione, 35 anni devono essere effettivi da lavoro, cioè al netto dei contributi da disoccupazione e malattia. Non sembrano esserci vincoli a estendere la facoltà di quota 103 anche a chi ha utilizzato l’opzione contributiva.

 

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

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