Come si applicano i 6 scatti al personale del Comparto Difesa e Sicurezza a seconda del sistema di calcolo
In base all’art. 4 del Dlgs 165/1997, il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile (che comprende Esercito, Marina, Aeronautica, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato) ha diritto a sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita.
Come vengono calcolati questi aumenti? Più comunemente definiti “i sei scatti della pensione delle Forze dell’Ordine”, incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento pensionistico e sulle modalità di versamento del contributo in base al sistema di calcolo di quiescenza applicato, ovvero in base al sistema di calcolo pensionistico applicabile ad ogni singola persona tra retributivo, misto e contributivo puro.
Cosa sono i 6 scatti delle pensioni militari e come si applicano al sistema retributivo
I sei scatti per i militari, ciascuno del 2,50%, a partire dal 1° gennaio 2005 vengono calcolati:
- sullo stipendio parametrato, ovvero sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi;
- sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità;
- sull’indennità di vacanza contrattuale;
- sull’eventuale assegno ad personam;
- in base all’indennità integrativa speciale, i benefici di infermità previsti dall’art. 3 della legge 539/1950.
I sei scatti nella pensione delle Forze dell’Ordine non si applicano, invece, sull’assegno funzionale. Per quanto riguarda il personale dirigente e quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale, si calcolano sull’ultimo stipendio comprendente degli eventi scatti biennali e dei benefici di infermità, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità come quella perequativa, di posizione e assegni di valorizzazione dirigenziale.
Come già anticipato, i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile e l’importo corrispondente al beneficio deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) determinate a norma dell’art. 13, Dlgs n. 503/1992, senza però tenere conto del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%. Per farla breve, il 15% dello stipendio determinato con le specifiche illustrate precedentemente deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate in base all’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011, a seconda dei casi.
I sei scatti con la ritenuta contributiva, con il sistema misto e quello interamente contributivo
Per quanto riguarda la ritenuta contributiva, l’attribuzione dei sei scatti si calcola con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15% e con l’applicazione dell’aliquota pensionistica complessiva pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.
Per i militari che hanno maturato l’anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995) i sei scatti periodici vengono trasformati in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria. La stessa procedura vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall’art. 1, comma 23, legge n. 335/1995: questa contribuzione aggiuntiva determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento, incidendo quindi sul montante contributivo rivalutato ogni anno, con un conseguente aumento della quota c di pensione. Per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.1995 e per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo di cui parlavamo prima.
Pensioni dei Vigili del Fuoco: come funzionano i 6 scatti
A partire dal 1° gennaio 2022, i sei scatti per i Vigili del Fuoco si applicano, sia per la pensione che per la buonuscita, con queste modalità:
- due scatti (5%) dal 1° gennaio 2023;
- tre scatti (7,5%) dal 1° gennaio 2024;
- cinque scatti (12,5%) dal 1° gennaio 2027;
- sei scatti (15%) dal 2028.
Anche in questo caso l’aumento spetta al momento della cessazione del servizio e si calcola sull’ultimo stipendio tabellare e su parametri come:
- maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio;
- benefici combattentistici o equiparati;
- assegni personali in godimento.