Content creator e influencer: in pensione con l’INPS (circolare INPS n°44/2025)

Con una circolare pubblicata ieri, l'INPS ha messo in chiaro gli obblighi previdenziali per i content creator compresi gli influencer
23 ore fa
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Il mondo del lavoro sta attraversando trasformazioni rapide e inaspettate, e un esempio lampante di questo cambiamento è l’emergere delle figure dei content creator e degli influencer. Rientrano in tale contesto anche coloro che operano su social per adulti quali ad esempio OnlyFans.

Fino ad oggi, l’inquadramento previdenziale INPS di queste professioni, compresa quella dell’influencer, era spesso un punto di domanda. O comunque si andava per esclusione. Finalmente, con la circolare INPS n° 44/2025, arriva una definizione chiara anche dal punto di vista previdenziale.

Ora, anche questi lavoratori hanno un percorso di protezione sociale e contributiva, simile a quello di altri lavoratori autonomi o dello spettacolo, in base alle modalità con cui svolgono la loro attività.

L’attività di creazione di contenuti digitali: cosa include?

La circolare INPS definisce l’attività di creazione di contenuti digitali come l’elaborazione e distribuzione di contenuti su piattaforme online, come video, immagini, post sui social media, e dirette streaming. Questa attività può essere svolta sia in maniera amatoriale, come hobby, sia come fonte di reddito. I content creator, infatti, monetizzano i loro contenuti attraverso diverse modalità, come la pubblicità, sponsorizzazioni e vendite dirette di prodotti, che possono avvenire su piattaforme digitali o tramite intermediazioni con agenzie.

La distinzione importante in questa attività è che non è sempre legata ad un contratto fisso o a un pagamento diretto. Molto spesso, i contenuti generano guadagni attraverso meccanismi indiretti, come le visualizzazioni di video che producono introiti pubblicitari o l’engagement sui social media che porta a sponsorizzazioni.

La figura del content creator

La circolare fornisce una definizione di “content creator”, che abbraccia un ampio ventaglio di professionisti, tra cui youtuber, instagrammer, tiktoker, podcaster e persino i gamer professionisti.

Queste figure, che generano contenuti per un pubblico vasto, sono ora riconosciute come professionisti con obblighi previdenziali.

Particolare attenzione è posta dall’INPS sulla figura dell’influencer, che sfrutta la propria popolarità per influenzare le scelte di acquisto dei consumatori, promuovendo beni o servizi a pagamento.

Queste attività, se realizzate con un obiettivo commerciale, sono ora formalmente riconosciute come parte di un ecosistema di lavoro che richiede una regolamentazione adeguata.

A partire dal 1° gennaio 2025, ricorda l’INPS, è stato introdotto un nuovo codice ATECO 73.11.03, specificamente dedicato alle attività di influencer marketing e content creation.

Questo rappresenta un importante passo verso l’inquadramento professionale di queste nuove figure.

La disciplina previdenziale: quale inquadramento?

La circolare INPS n° 44/2025 sui lavoratori del digitale stabilisce che l’inquadramento previdenziale dei content creator dipende dalla modalità con cui viene svolta l’attività. Due principali modalità sono state identificate:

Il regime previdenziale dei lavoratori autonomi

Se l’attività di content creator è organizzata principalmente come un’impresa, ossia con un utilizzo prevalente di mezzi di produzione (come nel caso di youtuber o di chi gestisce banner pubblicitari), allora l’attività rientra nel settore commerciale/terziario.

In questo caso, i content creator devono essere iscritti alla Camera di Commercio e alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.

In alternativa, se l’attività  non è organizzata come impresa, i compensi percepiti devono essere trattati come redditi da lavoro autonomo. Con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, come previsto per le attività libero-professionali.

Più nello specifico, secondo l’INPS, per i content creatori, compresi gli influencer:

Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, e pertanto sia qualificabile come prestazione libero-professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Quando c’è abitualità?

La verifica che il lavoro autonomo sia svolto in maniera abituale non può prescindere dalla verifica dei seguenti elementi:

  • la partita IVA, con attribuzione di un codice ATECO riconducibile all’attività di content creator;
  • il reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali;
  • la fatturazione di compensi e pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale;
  • l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.

Tuttavia, l’attività può essere svolta in maniera occasionale. In tale caso, scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata laddove  dal  lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000,00 euro.

Il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo

Nel caso in cui l’attività di content creator assuma un carattere artistico, culturale o di intrattenimento, come avviene spesso nel caso degli influencer che partecipano a campagne pubblicitarie o creano contenuti per marchi specifici, l’obbligo contributivo si applica al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Ciò avviene quando l’attività svolta, seppur di natura commerciale, venga inquadrata come attività artistica. Per esempio, un influencer che promuove un marchio attraverso video o post pubblicitari potrebbe essere considerato come un “attore” o “modello”. E quindi essere soggetto al regime previdenziale del FPLS.

In questo caso, il committente (che può essere un brand o un’agenzia di marketing) è obbligato a versare i contributi previdenziali per conto del lavoratore.

Attività di digital marketing e assoggettamento al FPLS

Un aspetto particolare della circolare riguarda l’attività di digital marketing, che coinvolge influencer e content creator in attività promozionali su piattaforme come social media, blog e vlog. Anche in questi casi, se i contenuti sono chiaramente pubblicitari, l’obbligo previdenziale al FPLS si applica. L’agenzia o il brand che commissiona l’attività è responsabile del pagamento dei contributi.

Nel caso in cui l’attività di marketing non assuma una forma prettamente artistica o promozionale, ma si limiti a contenuti più generici, come foto e video personali, il content creator sarà iscritto alla Gestione Separata. Lo stesso vale per chi, come l’influencer, pubblicizza prodotti senza un vero e proprio impegno artistico.

Conclusione: nuove tutele per un settore in crescita

La circolare INPS n° 44/2025 segna un passo importante nel riconoscimento delle professioni legate alla creazione di contenuti digitali.

Grazie a questa regolamentazione, i content creator e gli influencer possono finalmente usufruire delle stesse tutele previdenziali degli altri lavoratori, sia autonomi che dello spettacolo. Con questa nuova normativa, l’Italia si allinea alle esigenze del mercato digitale, riconoscendo la legittimità di queste professioni. E garantendo un sistema previdenziale che protegge i lavoratori in un mondo sempre più interconnesso.

Nel complesso ora è chiaro come va in pensione un influencer e quanto paga di contributi.

Riassumendo

  • Inquadramento previdenziale: la circolare INPS n° 44/2025 definisce i content creator compresi gli influencer e stabilisce il loro inquadramento previdenziale, simile a quello dei lavoratori autonomi o dello spettacolo.
  • Tipologie di attività: i content creator guadagnano tramite pubblicità, sponsorizzazioni e vendite, con attività sia amatoriali che professionali.
  • Regime dei lavoratori autonomi: se l’attività è organizzata come impresa, i content creator devono iscriversi alla gestione speciale autonoma. Se sono liberi professionisti, vanno iscritti alla Gestione Separata.
  • Regime dei lavoratori dello spettacolo: se l’attività è artistica (come promozioni pubblicitarie), si applica il regime previdenziale del FPLS, con i committenti responsabili del pagamento dei contributi.
  • Nuove tutele: con la circolare, i content creator e influencer ottengono tutele previdenziali, allineandosi alle esigenze del mercato digitale.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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