Artigiani e commercianti nonché i professionisti iscritti alla gestione separata nel quadro RR del modello Redditi sono chiamati a determinare i contributi da versare ai fini pensionistici. Per artigiani e commercianti in sede di dichiarazione dei redditi si determinato i versamenti dovuti oltre il minimale contributivo posto che i contributi dovuti nei limiti del minimale sono versati durante l’anno entro precise scadenze. Invece per professionisti iscritti alla gestione separata il totale da versare si determina tutto in sede di dichiarazione dei redditi.
I contributi dovuti da artigiani e commerciato oltre il minimale contributivo nonché quelli dovuti dai professionisti senza cassa (gli iscritti alla gestione separata) si versano alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi. Con il meccanismo del saldo e dell’acconto.
Il quadro RR del modello Redditi
L’obbligo di determinare con la dichiarazione dei redditi i contributi da versare all’INPS è previsto per legge.
Infatti, l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dispone che i soggetti iscritti all’INPS: per i propri contributi (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi. Si veda la recente circolare INPS n° 72/2024 sulla compilazione del quadro RR del modello Redditi 2024. Periodo d’imposta 2023.
Nei fatti, la compilazione del quadro RR è obbligatoria per:
- gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I);
- gli iscritti alla Gestione separata quali liberi professionisti (sezione II);
- i lavoratori dello sport del settore dilettantistico (sezione III – “Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021”).
Dunque, questi soggetti sono tenuti a compilare il quadro RR per determinare i contributi da versare. Con impatti diretti sull‘assegno pensionistico.
Pensione INPS. L’assegno si fa nel quadro RR (gli importi da indicare in dichiarazione dei redditi)
Per determinare i contributi da versare è necessario sapere cosa indicare nel quadro RR.
Quali sono i redditi da prendere in considerazione?
Ebbene, naturalmente bisogna distinguere tra artigiani e commercianti e professionisti.
Per i primi entra in gioco il quadro RF o RG del modello Redditi. A seconda se l’impresa è in contabilità ordinaria o semplificata.
Ebbene, per quanto riguarda artigiani e commercianti deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023. Al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di SRL che prestano attività lavorativa all’interno della società iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita:
- dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili;
- ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Attenzione, se non c’è una prestazione lavorativa all’interno della SRL, gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa non concorrono alla base imponibile su cui calcolare i contributi. C’è stata una sentenza che ha messo in chiaro l’esclusione di tali utili dalla base imponibile in quanto redditi di capitale (Cass. Civ. n. 21540/2019). Dunque in tale caso, i redditi dei soci sono esclusi dal quadro RR.
La compilazione del quadro RR
Per individuare i redditi da dichiarare, artigiani e commercianti devono considerare i seguenti righi del modello Redditi:
RF63 – (RF98 + RF100, col. 1+ col. 2) + [RG31 – (RG33 + RG35, col. 1 + col. 2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 – RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.
Nel caso in cui nel Quadro RG sia stata barrata la casella “Impatriati – art.
Si veda la circolare INPS n° 72 sulla compilazione del quadro RR 2024.
La compilazione del quadro RR per i professionisti iscritti alla gestione separata
Gli iscritti alla gestione separata invece dovranno prendere in considerazione altri quadri del modello Redditi. A seconda se sono in regime ordinario, ex minimi o regime forfettario.
Dunque, per determinare i contributi da versare dovranno tenere conto dei redditi:
- del Quadro RE, rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 2;
- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16;
- Quadro LM, sezione I o III con casella autonomo barrata (III per i forfettari, in tale caso si considera la somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, Gestione separata autonomi – art. 2, comma 26, Legge n. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2).
Nella circolare citata viene precisato che:
Con riferimento ai dati presenti nei Quadri RE, RH, LM, sezione I, e LM sezione III sono interessati i redditi da lavoro autonomo con codici Ateco diversi da quelli relativi al lavoro sportivo, quali, ad esempio, Ateco 85.51 o Ateco 95.xx o Ateco 93-xx. Nel caso di presenza di redditi prodotti con codice Ateco relativi ad attività sportive, gli stessi devono essere scorporati e inseriti nel Quadro RR, sezione III.
Dunque, seguendo le indicazioni operative fin qui analizzate sarà possibile individuare il reddito sul quale versare i contributi all’INPS. Tali contributi andranno ad alimentare il monte contributivo ai fini della pensione.
Riassumendo…
- Nel quadro RR artigiani e commercianti nonché i professionisti iscritti alla gestione separata determinano i contributi da versare;
- il versamento deve essere effettuato alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi;
- è possibile versare anche nei 30 giorni successivi alla prima scadenza con una maggiorazione dello 0,40%;
- i soggetti ISA effettivi e non possono sfruttare il termine del 31 luglio per il versamento;
- il versamento potrà essere effettuato entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40.