Inserita nella bozza di Legge di Bilancio 2017 anche la RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata per coloro che, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione di vecchiaia sono in attesa dell’erogazione della prestazione.
Per questi lavoratoti, quindi, sarà possibile , su richiesta, vedersi erogare, in tutto o in parte, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari in forma di rendita temporanea fino al conseguimento dell’erogazione delle prestazioni del regime obbligatorio.
La RITA consiste nell’erogazione frazionata per il periodo in questione del montante accumulato richiesto.
Tassazione RITA
Sempre nella bozza è riportata anche l’assoggettazione a titolo di imposta della rendita: “La parte imponibile della rendita di cui al comma 1, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.”
Rita e reddito imponibile
Le somme erogate come rendita integrativa temporanea anticipata, determinano il reddito imponibile “prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.”