Pensione lavoratore precoci: chi rientra nella categoria quali possibilità ha?

Quali possibilità di pensionamento per i lavoratori precoci che non rientrano nella quota 41? Vediamo le possibilità.
6 anni fa
1 minuto di lettura
pensione precoci

Buongiorno, volevo chiedere un’informazione per mio marito: ha iniziato a lavorare al 10/1980 e aveva 14,30 anni. Volevo sapere se rientra nella categoria dei lavoratori precoci e cioè con quanti anni può andare in pensione, non sta facendo lavori usuranti. Grazie.

Lavoratori precoci, quale pensione?

Non tutti i lavoratori appartenenti alla categoria dei lavoratori precoci, purtroppo hanno diritto ad un pensionamento agevolato. Per i precoci che appartengono a determinate categorie tutelate, ad esempio, vi è la possibilità di accedere alla pensione con 41 anni di contributi grazie alla quota 41 per la quale sono richiesti i seguenti requisiti:

  • almeno 41 anni di contributi versati
  • almeno 12 mesi di contributi derivanti da lavoro effettivo versati prima del compimento dei 19 anni di età
  • appartenere ad una delle categorie tutelate, ovvero disoccupati (da licenziamento), invalidi (con percentuale pari o superiore al 74%), caregiver, addetti a mansioni usuranti o gravose.

Per tutti i lavoratori precoci che non appartengono alle categorie sopra menzionate non vi è la possibilità di accedere alla pensione anticipata con la quota 41.

Pensione anticipata requisiti Fornero

Per suo marito, che comunque a novembre 2019 maturerà 39 anni di contributi, resta la possibilità di accedere al pensionamento con la pensione anticipata con requisiti Fornero che richiede, fino al 31 dicembre 2026, i seguenti requisiti:

  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

I requisiti contributivi richiesti per l’accesso sono indipendenti dall’età anagrafica, quindi suo marito potrebbe percepire la pensione alla maturazione dei 42 anni e 10 mesi di contributi attendendo, poi, 3 mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico (così come introdotto dal DL 4/2019 convertito in legge numero 26 del 28 marzo 2019).

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