Pensione con Ottava salvaguardia, analizziamo il quesito di un nostro lettore che per ben due volte si è vista la pratica di pensionamento dall’Inps respinta:
Buonasera, nel febbraio del 2017 ho presentato domanda di pensione anticipata con salvaguardia legge 232/2016. La mia azienda ha cessato l’attività e dal 1° gennaio del 2014 sono entrato in mobilità. Ho alternato periodi di lavoro con contratti a tempo determinato con periodi di mobilità. Mi sono recato all’Inps per controllare lo stato della mia domanda (dato che alcuni colleghi avevano ricevuto la risposta positiva con relativa data di entrata in pensione) ebbene la mia richiesta è stata respinta con questa motivazione: mancanza dei requisiti previsti per il diritto alla salvaguardia legge 232/2016. Ho chiesto spiegazione al Direttore, chiedo come sia possibile che a parità di requisiti con i miei colleghi a loro stata accettata e a me no.
Ho inoltrato il ricorso, e questa volta la risposta è stata: raggiungimento del limite numerico per il diritto alla salvaguardia legge 232/2016. Ma come è possibile, abbiamo tutti (io e i miei colleghi) inoltrato la domanda nello stesso giorno. Ho rifatto ricorso, e questa volta la risposta è stata: domanda di pensione presentata senza alcun rilascio di alcuna certificazione di diritto alla salvaguardia da parte dell’Inps.
La presente annulla e sostituisce la comunicazione precedente. Il motivo esatto della respinta è il seguente: non sussistono i requisiti utili per la pensione di anzianità in salvaguardia. Requisiti raggiunti oltre 36 mesi dalla scadenza della prestazione ai sensi della legge 232/2016, scadenza beneficio 01/10/2023. Ora gentile Sig.ra Tortora Le chiedo di mettere fine a questa farsa, e di dare una sua valutazione, e la strada da intraprendere. Grazie.
Prima di addentrarci nel quesito e cosa è possibile fare in caso di rigetto, elenchiamo in sintesi i requisiti richiesti per l’ottava salvaguardia in modo da capire perché l’Inps ha rigettato la pratica per ben due volte.
Ottava salvaguardia contenuta nella legge 232/2016
L’ottava salvaguardia consiste in una misura che permette alle categorie di particolare tutela di continuare ad applicare le vecchie regole di pensionamento anche se i requisiti maturano dopo il 31 dicembre 2011.
I profili tutelati
I profili inseriti nell’ottava salvaguardia sono i lavoratori in mobilità con cessazione del rapporto lavorativo al 31 dicembre 2014 in seguito ad accordi aziendali stipulati entro il 2011. I lavoratori che si trovano in questa tutela, potranno maturare il diritto alla pensione anche attraverso la richiesta di autorizzazione del versamento dei contributi volontari relativi esclusivamente ai 36 mesi successivi al termine della percezione della mobilità.
Sono considerati altri profili di tutela i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria o con almeno un versamento di contributo volontario al 6 dicembre 2011, che hanno cessato il rapporto di lavoro a seguito di accordi collettivi o individuali, per incentivo all’esodo, i lavoratori che assistono i figli in situazione di handicap grave e si trovano in congedo straordinario con contratti a tempo determinato.
I 36 mesi dalla scadenza della prestazione, cosa significa?
Analizziamo la risposta dell’Inps nel rigetto del ricorso al nostro lettore “Requisiti raggiunti oltre 36 mesi dalla scadenza della prestazione ai sensi della legge 232/2016”.
La normativa precisa che i lavoratori in mobilità devono aver maturato il diritto alla pensione entro 36 mesi dalla scadenza della mobilità e aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014.
Per gli altri profili di tutela l’accesso alla pensione, decorreva dal 6/01/2018 o dal 06/01/2019.
Conclusione
Indipendentemente, se i suoi colleghi hanno ottenuto il pensionamento, bisogna capire perché l’Inps dopo due ricorsi non le accetta la pratica.