La pensione per chi ha lavorato in Italia e all’estero. Quando e come si ottiene il diritto di cumulo

Come si ottiene la pensione in convenzione internazionale per chi ha lavorato in Italia e all’estero. Quali sono i Paesi convenzionati con l’Italia.
2 anni fa
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pensione

Chi ha lavorato all’estero e anche in Italia può richiedere la pensione in convenzione internazionale. In questo modo si possono totalizzare i contributi versati in diversi Paesi per raggiungere i requisiti contributivi.

Per poter usufruire della pensione in convenzione Internazionale è necessario aver lavorato in Paesi Ue o extra Ue con i quali l’Italia ha stipulato precisi accordi. La pensione sarà calcolata solo ai fini del diritto e non anche della misura. Tanto per la pensione di vecchiaia, quanto per quella anticipata.

Come funziona la pensione internazionale

Ma come si fa a ottenere la pensione internazionale? La contribuzione versta all’estero, nei Paesi convenzionati con l’Italia, è conteggiata mediante l’istituto della totalizzazione internazionale. In pratica è come se si fosse svolta attività lavorativa in Italia.

Così se un lavoratore italiano ha lavorato in Francia per 10 anni e in Italia per altri 10, può accedere alla pensione di vecchiaia italiana al raggiungimento dei 67 anni di età. Anche se i contributi risultano versati in due Stati diversi. In tal caso la convenzione fra Italia e Francia, regolata da precisi accordi bilaterali, permette il raggiungimento dei requisiti contributivi ai fini del diritto alla pensione.

L’importo della pensione, invece, è calcolato in proporzione ai contributi accreditati in Italia, secondo il metodo del pro-rata. Allo stesso modo si comporta l’ente pensionistico dello Stato estero convenzionato che liquida la prestazione per i contributi versati nella cassa previdenziale di appartenenza. Il lavoratore percepirà quindi due (o più) trattamenti distinti.

Gli Stati in convenzione con l’Italia

La totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione per il lavoro svolto all’estero avviene nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali. Lo scopo è quello di consentire il perfezionamento dei requisiti contributivi richiesti per il diritto alla pensione dei lavoratori.

Di norma, ciascuno Stato deve assicurare ai cittadini dell’altro Paese convenzionato lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini.

Nonché il pagamento della pensione nel Paese di residenza, anche se a carico di un altro Stato.

I Paesi convenzionati con l’Italia in materia di previdenza sociale sono tutti quelli appartenenti alla Ue, più la Svizzera. Quelli extracomunitari, invece, sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Paesi dell’ex-Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.

Al di fuori di questi Paesi non è previsto il raggiungimento del diritto alla pensione mediante cumulo, o totalizzazione, dei periodi assicurativi riconosciuti singolarmente da ciascuno Stato.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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