Calcolo della retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. E’ questo l’oggetto del messaggio, il n°88/2022, con il quale l’Inps comunica di aver recepito a livello operativo i principi contenuti nella sentenza, n. 82 del 2017. Sentenza con la quale Corte Costituzionale tutela chi una volta andato in pensione ha subito un taglio sull’assegno pensionistico a causa periodi di disoccupazione nei cinque anni precedenti il primo trattamento ricevuto.
Tali soggetti potranno richiedere la c.d. neutralizzazione così da ottenere un assegno più alto. La neutralizzazione riguarda i periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
Il ricalcolo della pensione e le indicazioni della Corte Costituzionale
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017, n. 16, è stata pubblicata la sentenza n. 82 del 2017 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, per contrasto con gli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
L’illegittimità è riconducibile alla mancata previsione da parte della suddetta norma del riconoscimento di un assegno pensionistico che non tenga conto dei periodi di disoccupazione per chi ha già maturato il diritto alla pensione.
Nello specifico la norma è illegittima
nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”.
Scondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore”.
Fattori indipendenti dalla scelta del lavoratore quale può essere la perdita del lavoro.
Le ultime indicazioni dell’Inps
L’Inps comunica di aver recepito a livello operativo i principi contenuti nella sentenza, n. 82 del 2017. Sentenza qui in esame.
La novità riguarda i soggetti per i quali, nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, siano rilevati periodi di contribuzione per disoccupazione non necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione.Tali soggetti potranno richiedere la c.d. neutralizzazione così da ottenere un assegno più alto. La neutralizzazione riguarda i periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.