Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, effettivamente maturati, si rende applicabile, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile (e non quella del precedente 2,33% applicata fino ad oggi).
Lo ha reso noto l’INPS nella recente Circolare n. 44 del 23 marzo 2022. Ciò, in applicazione, di quanto previsto dal comma 101 della Legge di bilancio 2022.
Pensione polizia: i beneficiari dell’amento
La misura in commento si applica alla pensione polizia, ed in particolare al personale appartenente alla:
- Polizia di Stato
- Polizia Penitenziaria.
Deve trattasi di soggetti che, alla data del 31 dicembre 1995, abbiano maturato anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Decorrenza
Nel rispetto dei citati requisiti, la disposizione stabilisce che la quota retributiva della pensione polizia da liquidarsi con il sistema misto, deve essere determinata considerando l’effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44%
Il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, si applica:
- alle pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022)
- e nei confronti nei confronti di coloro già titolari di pensione alla citata data, ma limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
Quindi, il miglior trattamento di favore qui in esame non si applica agli arretrati. Sarà, l’INPS d’ufficio a procedere al calcolo o al ricalcolo (per i nuovi ratei di pensione).
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