Pensione Quota 100 inserita nel decreto n. 4 del 2019, con condizioni diverse per i dipendenti privati e pubblici. La distinzione non nasce solo dalla data di pensionamento e dal preavviso da concedere all’amministrazione, ma la cosa che non ci aspettava, riguardo lo slittamento dell’erogazione della prima rata del TFR o TFS. Questo slittamento deriva dall’art. 23 del decreto, che stabilisce che la prima rata del TFR sarà pagata al raggiungimento dei requisiti legge Fornero o al raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.
TFR statali: rate di pagamento
La nuova normativa sul TFR/TFS, al raggiungimento dell’età pensionabile, ha prolungato i tempi, infatti bisognerà attendere ulteriori dodici mesi più novanta giorni nel perfezionamento del requisito anagrafico dei 67 anni, da considerare dal 2021 gli adeguamenti di vita; altri ventiquattro mesi più novanta dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata.
Il Decreto prevede l’anticipo TFR
Nel Decreto legge n. 4/19 oltre alla Riforma pensione e il reddito di cittadinanza, è stata inserita anche la misura che prevede la possibilità per i dipendenti statali di poter chiedere l’anticipo TFS o TFR fino a 45mila euro, se decidono di anticipare il pensionamento. La misura è valida anche per i pensionati che non hanno ancora percepito il TFR.
Il decreto prevede, che accedendo alla pensione in qualsiasi forma: quota 100, pensione anticipata, Opzione donna, pensione di vecchiaia, ecc., è possibile accedere alla richiesta di finanziamento per un tetto massimo di 45.000. Inizialmente il decreto riportava che il tetto massimo richiedibile era di 30mila euro, poi con un emendamento è stato innalzato a 45mila euro.
Il finanziamento avviene tramite le banche o gli intermediari finanziari, che stipuleranno un apposito accordo quadro tra ABI, enti e Ministeri interessati.