Approvato il decreto pensione Quota 100, da febbraio i lavoratori potranno accedere finalmente alla pensione anticipata con 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi. Questa misura ha subito un iter contorto fino ad arrivare alla sua approvazione, modifiche fino agli ultimi istanti. Analizziamo le novità che riguardano soprattutto i dipendenti pubblici.
Pensione Quota 100 per tre anni
Potranno accedere alla quota 100, nel 2019, i nati entro il 1956 che hanno lavorato senza interruzione dal 1980. I requisiti richiesti per questa misura sono 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi.
La nuova pensione è sperimentale e avrà una durata di tre anni, dal 2019 al 2021, i lavoratori privati potranno andare in pensione il 1° aprile 2019 se avranno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, successivamente dovranno attendere tre mesi dalla maturazione dei requisiti. La novità nel decreto è rappresentata dai dipendenti pubblici, modificata la prima data di uscita dal 1° luglio al 1° agosto se hanno maturato i requisiti entro il 31 marzo 2019, successivamente dovranno attendere sei mesi dalla maturazione dei requisiti e dovranno dare le dimissioni per pensionamento entro sei mesi alle amministrazioni. Per i dipendenti del comparto scuola importanti novità: l’uscita prevista il 1° settembre e potranno presentare domanda di pensionamento entro il 28 febbraio 2019.
Pensione quota 100 e cumulo lavoro
La pensione quota 100 non è cumulabile con altri redditi di lavoro, fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale con un massimo di 5.000 euro annui.
Clausola “salva-spesa”
Inserita la clausola “salva -spesa” che consiste in un monitoraggio della spesa pubblica dedicato a quota 100, per evitare sforamenti. L’Inps dovrà monitorare bimestralmente le richieste di pensionamento e controllare che non ci siano sforamenti. Nel caso di sforamento scatteranno le misure correttive previste nella Riforma di Bilancio dello Stato.
Per gli statali è cambiata la data di uscita, dal 1° luglio è slittata al 1° agosto, successivamente la finestra resta di sei mesi con sei mesi di preavviso alle amministrazioni.