Pensione quota 100, periodo di preavviso e malattia: che succede?

Cosa accade al lavoratore se durante il periodo di preavviso precedente le dimissioni volontarie per pensionamento, sopravviene malattia?
6 anni fa
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Buongiorno, vorrei sapere un chiarimento sulla pensione  quota 100: io dal primo giugno vado in pensione però sono in malattia tutto il mese di maggio cambia qualcosa? Grazie anticipatamente saluti.

Quando si presentano le dimissioni volontarie per il pensionamento è necessario tenere presente che si è obbligati a dare un periodo di preavviso al proprio datore di lavoro. Tale periodo di preavviso varia in base alla qualifica, al settore e all’anzianità di servizio ma, in ogni caso, è stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (per accedere alla quota 100, per esempio, ai dipendenti del pubblico impiego è richiesto un preavviso obbligatorio di 6 mesi alla propria amministrazione).

Periodo di preavviso e malattia

Se ha presentato periodo di preavviso con dimissioni al suo datore di lavoro è bene sapere che le assenze per malattia durante il periodo di preavviso lo bloccano e continua a essere conteggiato solo quando il dipendente riprende effettivamente il lavoro.

Se il suo datore di lavoro, quindi, è molto pignolo potrebbe chiederle un preavviso più lungo visto che per tutto il mese di maggio è stato in malattia non potendo, di conseguenza, prestare attività lavorativa durante il periodo stabilito. Se, invece, è una persona comprensiva potrebbe anche non chiederle di assolvere l’obbligo.

In ogni caso, visto che non credo abbia intenzione di ritardare il pensionamento e far decadere la sua domanda di pensione, non cessando l’attività lavorativa entro il 31 maggio, vediamo quali potrebbero essere le conseguenze economiche del mancato preavviso.

Non rispettando il periodo di preavviso e non lavorando in tale periodo l’azienda non ha potuto provvedere alla sostituzione della sua figura o ad organizzare diversamente la produzione.

Per il dipendente che non rispetta il periodo di preavviso stabilito dalla legge o dal CCNL, il datore di lavoro può attuare una trattenuta in busta paga pari alla retribuzione spettante se avesse regolarmente lavorato il preavviso.

Tale trattenuta è operata sulla busta paga dell’ultimo mese di lavoro, stesso cedolino in cui vengono liquidati tredicesima, quattordicesima ferie e permessi maturati e non goduti.

L’unico rischio che corre, quindi, è quello di vedersi trattenere dalla busta paga la retribuzione per il periodo di preavviso con la voce “mancato preavviso”.