Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA si applica a tutti, anche ai dipendenti pubblici e privati, che si trovano iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento e in regime di contribuzione definitiva. La COVIP nella circolare del 22 marzo 2017 n. 1174 contiene le prime istruzioni operative.
RITA: ambito di applicazione
La rendita integrativa temporanea – RITA, è stata prevista nella legge di Bilancio 2017, entra in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Trova il suo ambito di applicazione negli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento in regime di contribuzione definitiva.
Pensione: Obiettivo della Rendita integrativa anticipata
L’obiettivo della RITA è quello di offrire un sostegno finanziario, tramite le forme pensionistiche complementari, a tutti quelli che si trovano vicino ai requisiti pensionistici (pensioni di vecchiaia o APE).
La Covip, nella circolare, chiarisce che la rendita integrativa temporanea anticipata – RITA, si aggiunge alle prestazioni pensionistiche già erogabili. Si tratta, infatti, di una opzione aggiunta rispetto a quelle consentite dall’attuale normativa del settore.
Pensione: APE e RITA
La rendita integrativa temporanea anticipata RITA, è destinata a quei lavoratori che da gennaio avranno maturato i requisiti per l’APE anticipo pensionistico. I requisti per beneficiare dell’ape sono:
- iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alla Gestione separata;
- età anagrafica minima di 63 anni;
- maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi;
- anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni;
- non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto dell’APE.
L’INPS dovrà attestare il possesso dei predetti requisiti. La normativa, inoltre, richiede che sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.