Pensione: Rendita integrativa RITA, arrivano le prime istruzioni

Pensione e Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA, la COVIP con la circolare del 22 marzo, emana le prime istruzioni.
8 anni fa
1 minuto di lettura
contributi

Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA si applica a tutti, anche ai dipendenti pubblici e privati, che si trovano iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento e in regime di contribuzione definitiva. La COVIP nella circolare del 22 marzo 2017 n. 1174 contiene le prime istruzioni operative.

RITA: ambito di applicazione

La rendita integrativa temporanea – RITA, è stata prevista nella legge di Bilancio 2017, entra in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Trova il suo ambito di applicazione negli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento in regime di contribuzione definitiva.

Possono godere della Rita anche i dipendenti pubblici e privati che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari.

Pensione: Obiettivo della Rendita integrativa anticipata

L’obiettivo della RITA è quello di offrire un sostegno finanziario, tramite le forme pensionistiche complementari, a tutti quelli che si trovano vicino ai requisiti pensionistici (pensioni di vecchiaia o APE).
La Covip, nella circolare, chiarisce che la rendita integrativa temporanea anticipata – RITA, si aggiunge alle prestazioni pensionistiche già erogabili. Si tratta, infatti, di una opzione aggiunta rispetto a quelle consentite dall’attuale normativa del settore.

Pensione: APE e RITA

La rendita integrativa temporanea anticipata RITA, è destinata a quei lavoratori che da gennaio avranno maturato i requisiti per l’APE anticipo pensionistico. I requisti per beneficiare dell’ape sono:

  • iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alla Gestione separata;
  • età anagrafica minima di 63 anni;
  • maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi;
  • anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni;
  • non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto;
  • diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto dell’APE.

L’INPS dovrà attestare il possesso dei predetti requisiti. La normativa, inoltre, richiede che sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.