La pensione di reversibilità (detta anche pensione di vedovanza), come noto, è una prestazione previdenziale prevista dal sistema di sicurezza sociale italiano. È destinata ai superstiti di un lavoratore o pensionato deceduto, sia esso dipendente pubblico o privato, autonomo o iscritto a forme speciali di previdenza. Lo scopo di questa prestazione è garantire un sostegno economico ai familiari del defunto che fossero a suo carico.
Ad esempio, nel rispetto di certi requisiti (soprattutto reddituali) la reversibilità spetta al coniuge superstite e ai figli del deceduto.
La pensione di vedovanza per coniuge e figli
La pensione di reversibilità viene erogata al coniuge superstite, ai figli e, in alcuni casi, ad altri familiari che fossero economicamente dipendenti dal deceduto. I requisiti specifici e le condizioni variano a seconda del rapporto di parentela con il defunto e della situazione personale del richiedente. In sintesi:
- Coniuge superstite (anche se separato): ha diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente dall’età o dalla situazione lavorativa
- Figli: Hanno diritto alla pensione fino al compimento dei 18 anni, oppure oltre tale età se studenti, inabili al lavoro o fino al compimento dei 26 anni se iscritti a corsi universitari, con alcune specifiche condizioni.
La reversibilità anche al coniuge divorziato a condizione che siano rispettati in capo ad esso tutti i seguenti requisiti:
- sia titolare dell’assegno divorzile;
- non sia passato a nuove nozze;
- la data di inizio del rapporto assicurativo previdenziale del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tutti i casi, la domanda pensione reversibilità si fa all’INPS.
Pensione di reversibilità, quando anche per genitori e fratelli/sorelle
Possono avere diritto alla pensione di reversibilità anche gli altri familiari del deceduto ed in particolare i suoi genitori, i fratelli e le sorelle.
Andando nel dettaglio, la reversibilità spetta ai genitori del deceduto se mancano il coniuge e i figli o se, pur esistendo essi non ne abbiano diritto e i genitori dell’assicurato al momento della morte di quest’ultimo:
- abbiano compiuto il 65° anno di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- risultino fiscalmente a carico del deceduto.
In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, la pensione di reversibilità è per i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.
Riassumendo…
- la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite (anche se separato e in alcuni casi anche se divorziato)
- spetta ai figli minori e a specifiche condizioni anche ai figli maggiorenni fino al 26° anno di età
- se sono assenti i predetti soggetti, possono vantare diritto sulla pensione di reversibilità i genitori del deceduto e in loro assenza i fratelli celibi e le sorelle nubili del deceduto stesso.
- a seguire uno schema di sintesi sui beneficiari della pensione di reversibilità e le condizioni necessarie.