La pensione ai superstiti è una prestazione erogata al coniuge superstite del pensionato deceduto (pensione di reversibilità) o del lavoratore assicurato (pensione indiretta).
Di regola al coniuge superstite spetta il 60% della pensione fruita o di cui avrebbe fruito, il deceduto. Per redditi personali al di sopra di un certo limite, però, la prestazione può essere ridotta fino al 30% anche se non viene mai eliminata del tutto.
La pensione di reversibilità e la pensione indiretta non hanno una scadenza e il beneficiario ne ha diritto per tutta la vita a condizione che non contragga nuove nozze.
Molti vedovi over 50 o 60, infatti, pur di non perdere la prestazione preferiscono una convivenza di fatto a nuove nozze per non perdere il diritto al piccolo reddito pensionistico.
Se il superstite contrae nuove nozze cosa accade? L’ordinamento riconosce al coniuge superstite che si risposa un assegno una tantum consistente in due annualità della quota di pensione, compresa la tredicesima. La doppia annualità spetta all’ex coniuge senza che debba essere presentata alcuna domanda, così come specificato dalla circolare INPS numero 53521 del 30 gennaio 1975. Anche nel caso che i figli superstiti restino titolari di una quota di pensione di reversibilità l’assegno una tantum spetta lo stesso al coniuge che contrae nuove nozze.
Stesso discorso è valido anche per il coniuge divorziato in caso di nuove notte: anche in questo caso, infatti, spetta l’una tantum della doppia annualità in considerazione del fatto che il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile è equiparata al coniuge superstite nella corresponsione della pensione di reversibilità o indiretta.
Le somme corrisposte con l’assegno una tantum sono tassate con gli stessi criteri del trattamento pensionistico che vanno a sostituire.